Art. 7 
 
          Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta 
 
  1. Il  credito  d'imposta  decade  qualora  le  spese  non  vengano
riconosciute eleggibili ai sensi dell'art.  4  del  presente  decreto
ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti  previsti,  ed  e'
revocato in caso di accertamento della falsita'  delle  dichiarazioni
rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile  e  penale.
In tutti i predetti casi si provvede anche al recupero del  beneficio
eventualmente gia' fruito, ai sensi del successivo art. 8.