Art. 6 
 
               Criteri di valutazione delle richieste 
 
  1. Le richieste presentate dai  comuni  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 4, sono valutate dalla commissione di  cui  all'art.  5,  ai
fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di
esse un punteggio secondo i seguenti criteri: 
    a) indice di delittuosita' della  provincia,  ricavato  dai  dati
consolidati disponibili  rispetto  all'anno  di  presentazione  della
richiesta di ammissione  al  «finanziamento»,  rapportato  all'indice
medio di delittuosita' su scala nazionale: da 0 a 10 punti, 
    b)  indice  di  delittuosita'  del  comune,  ricavato  dai   dati
consolidati disponibili  rispetto  all'anno  di  presentazione  della
richiesta di ammissione  al  «finanziamento»,  rapportato  all'indice
medio di delittuosita' su scala provinciale: da 10 a 20 punti; 
    c) incidenza dei  fenomeni  di  criminalita'  diffusa  registrati
nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno
precedente all'esercizio finanziario  in  relazione  al  quale  viene
presentata la richiesta di ammissione  al  «finanziamento»,  valutati
secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione
di cui all'art. 4, comma 1 lettere b) e c): da 0 a 10 punti; 
    d) entita' numerica della popolazione residente, fino a 10 punti,
secondo  le  seguenti  fasce  demografiche,  con  l'attribuzione  del
punteggio a fianco di ciascuna indicato: 
      fino a 3.000 abitanti - 10 punti; 
      da 3.001 a 5.000 - 8 punti; 
      da 5.001 a 10.000 - 6 punti; 
      da 10.001 a 15.000 - 4 punti; 
      da 15.001 a 20.000 - 2 punti; 
      oltre 20.000 - 0 punti; 
    e) la  commissione  procede  ad  un'ulteriore  valutazione  delle
richieste di «finanziamento» tenendo conto del  rapporto  percentuale
fra l'importo del cofinanziamento proposto  dal  comune  e  l'importo
complessivo  del  «progetto».  Successivamente  alla  percentuale  di
cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 20 punti e per  le
restanti percentuali di  cofinanziamento  (PCi)  sara'  applicato  il
metodo proporzionale diretto con la  seguente  formula:  (PCi/PCmax)x
20. 
  2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al  comma  1
sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta  di
ammissione al «finanziamento» e' attribuito un punteggio massimo pari
a 70 punti. 
  3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine: 
    a) i comuni nei confronti dei quali, negli  ultimi  10  anni,  e'
stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
    b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono  stati  destinatari  di
provvedimento di scioglimento dei consigli  comunali,  conseguente  a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di  tipo  mafioso,  ai
sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
    c) le richieste di «finanziamento» che presentano il  livello  di
progettazione piu' elevato; 
    d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita'  all'ordine
di  arrivo  delle  richieste  alla  Prefettura-UTG   territorialmente
competente. A tal fine sono prese in considerazione la data  e  l'ora
di presentazione delle richieste.