Art. 2 
 
             Risorse disponibili e soggetti destinatari 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 ammontano a 1 milione  di
euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di
euro  per  l'anno  2021  stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. Le risorse del fondo sono destinate alle regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano esclusivamente per il  finanziamento  di
interventi  di  messa  in  sicurezza,  manutenzione   del   suolo   e
rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali  secondo  i
criteri specificati nei successivi articoli del presente decreto. 
  3. Il monitoraggio degli interventi avviene ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.