Art. 4 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare dei fondi  di  cui  all'art.  2  le  imprese
agricole di  cui  all'art.  2135  del  codice  civile  e  le  imprese
forestali di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettera  q)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018 n. 34, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a)  avere  la  disponibilita'  dei  terreni  su  cui  si  intende
realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza; 
    b) ove pertinente, essere regolarmente  iscritte  all'albo  delle
imprese  forestali  della  regione  in  cui  si  intende   realizzare
l'intervento; nelle more dell'istituzione dell'albo  regionale  o  in
assenza d'iscrizione, le imprese devono possedere  almeno  i  criteri
minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle  politiche
agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020,  di  cui
all'art. 10 comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 34/2018; 
    c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici  concessi
per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti
la concessione del contributo.