Art. 4 Beneficiari 1. Possono beneficiare dei fondi di cui all'art. 2 le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e le imprese forestali di cui all'art. 3, comma 2, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la disponibilita' dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza; b) ove pertinente, essere regolarmente iscritte all'albo delle imprese forestali della regione in cui si intende realizzare l'intervento; nelle more dell'istituzione dell'albo regionale o in assenza d'iscrizione, le imprese devono possedere almeno i criteri minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020, di cui all'art. 10 comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 34/2018; c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo.