Art. 6 
 
                  Criteri di priorita' dei progetti 
 
  1.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
definiscono i criteri di priorita'  ai  fini  della  concessione  del
sostegno anche tenendo conto dei seguenti  principi  con  particolare
riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico: 
    a) interventi eseguiti  da  imprese  aventi  sede  operativa  nei
comuni classificati totalmente montani dalle  disposizioni  regionali
vigenti; in assenza di  definizione  si  rimanda  a  quanto  disposto
dall'art. 1,  della  legge  25  luglio  del  1952,  n.  991,  recante
provvedimenti in favore dei territori montani; 
    b) interventi  ricadenti  nelle  aree  definite  come  boschi  di
protezione ai sensi dell'art. 3, comma 2,  lettera  r),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
    c) interventi ricadenti nelle aree classificate ad  alto  rischio
incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo; 
    d)  interventi  ricadenti  nelle  aree   sottoposte   a   vincolo
idrogeologico  di  cui  al  regio  decreto  3267/1923  e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    e)   interventi   finalizzati   alla   riduzione   del    rischio
idrogeologico ricadenti  nei  bacini  idrografici  sottesi  a  centri
abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino  vigente
e per i quali acquisire il parere favorevole dell'Autorita' di bacino
distrettuale territorialmente competente; 
    f) interventi effettuati da imprenditori agricoli e  imprenditori
forestali di eta' inferiore ai quaranta anni, compiuti alla  data  di
chiusura del bando; 
    g) effettuati  in  superfici  accorpate  e  appartenenti  a  piu'
proprietari associati anche secondo le disposizioni di  cui  art.  10
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.