Art. 8 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
            e procedure per la concessione ed erogazione 
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome  sono  responsabili  delle
procedure di selezione delle domande finanziabili, della  concessione
e dell'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento nei
propri territori. 
  2. I soggetti interessati di cui all'art. 4 presentano  domanda  di
sostegno alla regione o provincia  autonoma  di  competenza,  con  le
modalita' da queste stabilite;  le  regioni  definiscono  il  vincolo
temporale di destinazione. 
  3.  L'atto  amministrativo  di  attribuzione  delle  risorse   deve
indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11  della
legge 16 gennaio 2003, n.  3,  il  Codice  unico  di  progetto  (CUP)
identificativi degli interventi oggetto di finanziamento.