(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
  Confezionamento 
    La «Carne Salada» viene posta in commercio: 
      sottovuoto, nel caso del prodotto intero o porzionato; 
      sottovuoto o in atmosfera modificata,  nel  caso  del  prodotto
preaffettato. 
  Etichettatura 
    Ogni confezione di «Carne Salada» deve riportare in etichetta: 
      la dicitura «Carne Salada»; 
      la dicitura  «Indicazione  geografica  protetta»  o  l'acronimo
«IGP»; 
      il simbolo previsto dalla normativa dell'UE per le  Indicazioni
geografiche protette; 
      il logo di seguito riprodotto, costituito da un profilo che  si
sviluppa in formato verticale  su  una  forma  di  base  rettangolare
irregolare, presenta tre angoli arrotondati ed uno squadrato e al suo
interno contiene l'acronimo «CS» illustrato in  forma  gestuale,  una
sagoma di testa di bovino adulto (che rappresenta  la  materia  prima
con cui viene realizzato il prodotto) e un profilo di  vette  montane
(a richiamare il territorio trentino). Quest'ultimo, a sua volta,  fa
da sfondo alla dicitura «Carne Salada» e  all'acronimo  «IGP»  per  i
quali e' utilizzato il  font  sans-serif  «Montserrat»  in  maiuscolo
nella sua variante «extrabold» con un tracking pari a 100, mentre  le
lettere «IGP» sono invece piu'  sottili  ed  utilizzano  la  variante
«regular» dello stesso carattere tipografico.  I  dati  colorimetrici
del profilo esterno, dell'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale,
della sagoma di testa di bovino e del profilo di vette montane sono i
seguenti: CMYK: 100 _ 85 _ 0 _ 30; PANTONE: 2147C; RGB: 0 _ 38 _ 119;
HEX: #002677. Il rimanente spazio risulta invece di colore bianco. Il
logo puo' essere riportato anche in bianco/nero. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
    Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' della
«Carne Salada»: 
      e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del  prodotto
non espressamente prevista; 
      e' vietato l'uso  di  ragioni/denominazioni  sociali  e  marchi
privati che abbiano significato laudativo, risultino tali  da  trarre
in  inganno  il  consumatore  o  evidenzino  caratteristiche  che  il
prodotto deve  in  ogni  caso  possedere  in  quanto  prescritte  dal
disciplinare; 
      e' vietato associare al nome del prodotto  immagini  o  termini
che  richiamano  specifici  territori  all'interno  della   zona   di
produzione; 
      e' consentito l'uso di marchi collettivi  o  di  certificazione
adottati da enti istituzionali.