Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Confezionamento La «Carne Salada» viene posta in commercio: sottovuoto, nel caso del prodotto intero o porzionato; sottovuoto o in atmosfera modificata, nel caso del prodotto preaffettato. Etichettatura Ogni confezione di «Carne Salada» deve riportare in etichetta: la dicitura «Carne Salada»; la dicitura «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP»; il simbolo previsto dalla normativa dell'UE per le Indicazioni geografiche protette; il logo di seguito riprodotto, costituito da un profilo che si sviluppa in formato verticale su una forma di base rettangolare irregolare, presenta tre angoli arrotondati ed uno squadrato e al suo interno contiene l'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, una sagoma di testa di bovino adulto (che rappresenta la materia prima con cui viene realizzato il prodotto) e un profilo di vette montane (a richiamare il territorio trentino). Quest'ultimo, a sua volta, fa da sfondo alla dicitura «Carne Salada» e all'acronimo «IGP» per i quali e' utilizzato il font sans-serif «Montserrat» in maiuscolo nella sua variante «extrabold» con un tracking pari a 100, mentre le lettere «IGP» sono invece piu' sottili ed utilizzano la variante «regular» dello stesso carattere tipografico. I dati colorimetrici del profilo esterno, dell'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, della sagoma di testa di bovino e del profilo di vette montane sono i seguenti: CMYK: 100 _ 85 _ 0 _ 30; PANTONE: 2147C; RGB: 0 _ 38 _ 119; HEX: #002677. Il rimanente spazio risulta invece di colore bianco. Il logo puo' essere riportato anche in bianco/nero. Parte di provvedimento in formato grafico Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' della «Carne Salada»: e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto non espressamente prevista; e' vietato l'uso di ragioni/denominazioni sociali e marchi privati che abbiano significato laudativo, risultino tali da trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal disciplinare; e' vietato associare al nome del prodotto immagini o termini che richiamano specifici territori all'interno della zona di produzione; e' consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione adottati da enti istituzionali.