Art. 10 
 
                Provvedimenti di ammissione e deroghe 
 
  1. Con il provvedimento di ammissione alla sperimentazione la Banca
d'Italia puo' prevedere la deroga,  anche  parziale,  a  disposizioni
adottate nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari ovvero a
orientamenti di vigilanza o altri atti di carattere generale comunque
adottati nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo
quanto previsto dall'art. 36, comma 2-sexies, del decreto.