Art. 12 
 
             Integrazioni al provvedimento di ammissione 
 
  1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione puo'  essere
integrato su istanza di parte o  d'ufficio  secondo  quanto  previsto
dall'art. 16,  comma  2,  del  regolamento  sandbox.  Il  termine  di
conclusione del procedimento e' di sessanta giorni. 
  2. Nel caso di procedimento avviato su istanza di parte, la domanda
e' redatta utilizzando  il  modello  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
limitatamente alle parti rilevanti. Si applicano le disposizioni  del
presente  regolamento  per  il  procedimento   di   ammissione   alla
sperimentazione, salvo quanto previsto dagli  articoli  5,  comma  3,
lettera b), 7 e 9. 
  3. Nel caso di procedimento avviato d'ufficio, ove  non  sussistano
ragioni  di  impedimento  derivanti  da   particolari   esigenze   di
celerita', la  Banca  d'Italia  comunica  al  soggetto  ammesso  alla
sperimentazione l'avvio del procedimento. Entro  venti  giorni  dalla
ricezione della comunicazione di avvio del procedimento,  ovvero  nel
diverso termine indicato, il soggetto  ammesso  alla  sperimentazione
puo'   presentare   proprie   osservazioni.   Il   provvedimento   di
integrazione, entro cinque giorni dalla sua adozione,  e'  comunicato
alla segreteria tecnica del Comitato. 
  4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca  d'Italia  informa
le  altre  autorita'  coinvolte  prima  di  avviare  il  procedimento
d'ufficio.