Art. 16 
 
                  Conclusione della sperimentazione 
 
  1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, alla conclusione  della
stessa ed entro il termine fissato dalla Banca d'Italia,  trasmettono
a quest'ultima  il  resoconto  di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del
regolamento sandbox. 
  2. La Banca d'Italia da' comunicazione sul  proprio  sito  internet
dell'intervenuta conclusione del regime di sperimentazione.