Art. 4 Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali 1. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di cui al citato comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pubblicano attraverso il Portale gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando: a) la professionalita', la specializzazione o l'esperienza richiesta; b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso; c) il corrispettivo previsto; d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione; e) il termine entro cui l'iscritto puo' aderire alla procedura di selezione. 2. L'avviso puo' prevedere, inoltre, titoli preferenziali ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1. 3. All'atto della pubblicazione dell'avviso, il Portale individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilita' per l'ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell'avviso. 4. A seguito dell'adesione dei candidati all'avviso il Portale genera l'elenco, ai sensi all'art. 1, comma 5, lettera a) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dei candidati interessati alla selezione. 5. Il portale elabora gli elenchi attingendo esclusivamente dagli iscritti che abbiano indicato l'ambito territoriale previsto nell'avviso e, tra questi, individua tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalita' o dei titoli di studio richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione o a quelli richiesti dall'avviso, purche' a questi strettamente conferenti. 6. Le amministrazioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera e), sulla base dell'elenco di cui al comma 4, invitano al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalita' richieste, al fine di assicurare il rispetto della parita' di genere, un numero superiore di candidati e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi. 7. In esito al colloquio selettivo di cui al comma 6, le amministrazioni individuano, con provvedimento motivato, i soggetti ai quali conferire l'incarico e registrano nel Portale il conferimento dello stesso e la sua durata. 8. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni accedono al portale del reclutamento attraverso i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. del referente dell'amministrazione stessa o di un suo delegato, nell'area loro dedicata, con le modalita' indicate sul medesimo portale. 9. Ogni fase della procedura di cui al presente articolo e' pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata nella sezione «Amministrazione trasparente». 10. Per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il responsabile del procedimento e' l'Ufficio per i concorsi e il reclutamento.