Art. 4 
 
   Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali 
 
  1.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di  cui
al citato comma 1  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
pubblicano attraverso il Portale gli  avvisi  per  la  selezione  dei
professionisti e degli esperti specificando: 
    a)  la  professionalita',  la  specializzazione  o   l'esperienza
richiesta; 
    b) la tipologia, la data di  inizio  e  la  durata  del  progetto
oggetto dell'avviso; 
    c) il corrispettivo previsto; 
    d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione; 
    e) il termine entro cui l'iscritto puo' aderire alla procedura di
selezione. 
  2. L'avviso puo' prevedere, inoltre, titoli preferenziali ulteriori
rispetto a quelli di cui al comma 1. 
  3. All'atto della pubblicazione dell'avviso, il Portale individua i
potenziali candidati in possesso  dei  requisiti  richiesti  e  invia
automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro  che
hanno espresso la propria disponibilita'  per  l'ambito  territoriale
corrispondente a quello indicato nell'avviso. 
  4. A seguito dell'adesione  dei  candidati  all'avviso  il  Portale
genera l'elenco, ai  sensi  all'art.  1,  comma  5,  lettera  a)  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  dei  candidati  interessati  alla
selezione. 
  5. Il portale elabora gli elenchi attingendo  esclusivamente  dagli
iscritti  che  abbiano  indicato   l'ambito   territoriale   previsto
nell'avviso e, tra  questi,  individua  tutti  quelli  che  risultano
essere in possesso della professionalita'  o  dei  titoli  di  studio
richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano  gli  anni  di
documentata  esperienza  maturata,  i  titoli   di   specializzazione
ulteriori  rispetto   a   quelli   abilitanti   all'esercizio   della
professione o  a  quelli  richiesti  dall'avviso,  purche'  a  questi
strettamente conferenti. 
  6. Le  amministrazioni,  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma 1, lettera e), sulla base dell'elenco di  cui
al comma 4, invitano al colloquio selettivo un  numero  di  candidati
per il conferimento dell'incarico pari ad  almeno  quattro  volte  il
numero di  professionalita'  richieste,  al  fine  di  assicurare  il
rispetto della parita' di genere, un numero superiore di candidati  e
li sottopongono ad un colloquio selettivo per il  conferimento  degli
incarichi. 
  7.  In  esito  al  colloquio  selettivo  di  cui  al  comma  6,  le
amministrazioni individuano, con provvedimento motivato,  i  soggetti
ai  quali  conferire  l'incarico  e   registrano   nel   Portale   il
conferimento dello stesso e la sua durata. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni  accedono
al portale del reclutamento attraverso i sistemi  di  identificazione
di  cui  all'art.  64,  commi  2-quater  e  2-nonies,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. del  referente  dell'amministrazione
stessa o  di  un  suo  delegato,  nell'area  loro  dedicata,  con  le
modalita' indicate sul medesimo portale. 
  9. Ogni fase  della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  e'
pubblicata sul sito  istituzionale  dell'amministrazione  interessata
nella sezione «Amministrazione trasparente». 
  10. Per il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  il  responsabile  del  procedimento  e'
l'Ufficio per i concorsi e il reclutamento.