Art. 8 
 
Disposizioni in materia di incentivi  all'acquisto  di  veicoli  meno
  inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L 
  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi  acquista,  anche
in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo  2019
al 31  dicembre  2021,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «In  via
sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31  dicembre  2021,
anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia». 
  ((1-bis. Alla lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  parole  da:  «a  chi  omologa  in
Italia» fino a: «decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali  M1,  M1G,
M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con  motore
termico, che installano su tali veicoli, entro il 31  dicembre  2021,
un sistema di riqualificazione  elettrica,  omologato  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219». 
  1-ter. Il comma 2 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,
sono adottate le disposizioni applicative per il  riconoscimento  dei
contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma
1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».)) 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e continuano a trovare applicazione, in  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico  20
marzo 2019, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine  di  scadenza,  per  la
conclusione della procedura prevista dal citato decreto  ministeriale
di  conferma  della   prenotazione   dei   contributi   nell'apposita
piattaforma  informatica,  fissato  al  31  dicembre  2021   per   le
prenotazioni inserite, anche se in  fase  di  completamento,  dal  1°
gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ((e con termine di scadenza)) fissato
al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e  il  31
dicembre  2021.  I  medesimi  termini  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai  veicoli  di
categoria M1, M1 speciali, N1 e L. 
  3. Al fine di garantire  e  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse
destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di  cui
all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla  ((legge  23
luglio 2021, n. 106)), relative ai contributi per  l'acquisto,  anche
in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, disponibili alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi
veicoli,  previsti  dall'articolo  1,  comma  1031,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico possono essere destinate ai medesimi fini  le  risorse  del
richiamato  articolo  73-quinquies,  comma   2,   lettera   a),   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla ((legge 23 luglio 2021, n. 106)), che  si  rendono  disponibili
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  ((3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
  «77. Per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo, alternativo  e
non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla  normativa
vigente, nella misura del  40  per  cento  delle  spese  sostenute  e
rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia,  entro  il
31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo  veicolo
nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica,  di
potenza inferiore o  uguale  a  150  kW,  di  categoria  M1,  di  cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che  abbia  un  prezzo
risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa  automobilistica
produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul  valore
aggiunto»; 
  b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti: 
  «78. Il contributo di cui al  comma  77  e'  concesso  ad  un  solo
soggetto  per  nucleo  familiare  con  indicatore  della   situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro  30.000  e  nel  limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tal fine, nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un apposito fondo  con  una  dotazione  di  20
milioni di euro per l'anno 2021. 
  78-bis.  Il  contributo  di  cui  al  comma   77   e'   corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo  di
acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei   limiti   di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  presentando  il
modello F24 esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. 
  78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»; 
  c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti: 
  «79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter,  si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 20  marzo  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 
  79-bis.  L'efficacia  dei  commi  77,  78,  78-bis  e   78-ter   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea».))