IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                                e con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  14  marzo  2013,
sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto  e
le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349  e  successive  modificazioni,
recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia
di danno ambientale»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257  e  successive  modificazioni,
recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n.  93  e  successive  modificazioni,
recante «Disposizioni in campo ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1, della legge 3  agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Visto la legge 28 dicembre 2015, n.  221  e  successive  modifiche,
recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure  di
green economy e per il contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse
naturali», ed in particolare l'art. 56, commi 7 e 8; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in  particolare
l'art. 3, comma 1, lettera ss); 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e  successive  modifiche,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2020 -  2022»,  ed  in
particolare l'art. 1, commi 101 e 102; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno  2019,  n.  97  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  6  settembre  1994,   recante
«Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,  comma
3, e dell'art. 12, comma 2,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,
relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»; 
  Visto il decreto  ministeriale  18  marzo  2003,  n.  101,  recante
«Regolamento per la realizzazione di una  mappatura  delle  zone  del
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»; 
  Visto il decreto ministeriale  29  luglio  2004,  n.  248,  recante
«Regolamento  relativo  alla  determinazione   e   disciplina   delle
attivita' di recupero dei prodotti e beni  di  amianto  e  contenenti
amianto»; 
  Visto il decreto ministeriale del 21  settembre  2016  «Istituzione
del  fondo  per  la  progettazione  preliminare  e  definitiva  degli
interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto»; 
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 12 aprile  1995,  n.
7, esplicativa del succitato decreto  ministeriale  del  6  settembre
1994; 
  Visto il Protocollo  d'intesa  sottoscritto  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, il 31 maggio 2016, in tema  di  «Programma
di  interventi  concernenti  la  mappatura,  la  progettazione  e  la
realizzazione di interventi di bonifica  dall'amianto  negli  edifici
scolastici»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le priorita' d'intervento  per  le
unita' navali da bonificare e disciplina le modalita' e le  procedure
di accesso ai relativi finanziamenti nella misura  di  4  milioni  di
euro per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022  come  definiti
dall'art. 1, comma 101 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.