Art. 2 Priorita' di intervento 1. La priorita' degli interventi per le unita' navali da bonificare, nell'ordine, e' la seguente: a) Bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) sulle unita' navali di vecchia generazione della Squadra Navale; b) Bonifica da MCA dei mezzi minori e galleggianti per i servizi portuali; c) Rilevazione fibre aero-disperse, monitoraggio, manutenzione e mantenimento nel tempo delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti sulle unita' navali gia' oggetto di interventi di bonifica; d) Bonifica da MCA delle parti di rispetto di impianti, sistemi ed apparati installati sulle navi di cui alle precedenti lettere a) e c). 2. Costituisce titolo preferenziale nella valutazione, ai fini della graduatoria di cui al successivo art. 3, la presenza di attestazioni di friabilita' e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosita' di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario intervento urgente e prioritario, secondo il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101.