Art. 2 
 
                       Priorita' di intervento 
 
  1.  La  priorita'  degli  interventi  per  le  unita'   navali   da
bonificare, nell'ordine, e' la seguente: 
    a) Bonifica da materiali contenenti amianto  (MCA)  sulle  unita'
navali di vecchia generazione della Squadra Navale; 
    b) Bonifica da MCA dei mezzi minori e galleggianti per i  servizi
portuali; 
    c) Rilevazione fibre aero-disperse, monitoraggio, manutenzione  e
mantenimento nel tempo delle condizioni  di  salubrita'  e  sicurezza
degli ambienti sulle unita' navali  gia'  oggetto  di  interventi  di
bonifica; 
    d) Bonifica da MCA delle parti di rispetto di  impianti,  sistemi
ed apparati installati sulle navi di cui alle precedenti lettere a) e
c). 
  2. Costituisce titolo  preferenziale  nella  valutazione,  ai  fini
della graduatoria di  cui  al  successivo  art.  3,  la  presenza  di
attestazioni di friabilita' e di cattivo stato di  conservazione  del
manufatto  contenente  amianto   determinante   una   condizione   di
pericolosita' di esposizione degli occupanti ad elementi  nocivi  per
cui si rende necessario intervento urgente e prioritario, secondo  il
decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale 18 marzo
2003, n. 101.