Art. 3 Procedura di accesso al finanziamento 1. Nei limiti degli importi annuali di cui al precedente art. 1 il Ministero della difesa, su proposta della Marina Militare, sottopone annualmente gli interventi relativi alle priorita' di cui all'art. 2 alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica, attraverso la presentazione di uno o piu' bandi di gara. 2. A seguito della presentazione degli interventi, il Ministero della transizione ecologica, conduce un'istruttoria separata da quella per le progettazioni di lavori anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, valuta l'eleggibilita' degli interventi a valere sul fondo ai fini della predisposizione e approvazione della graduatoria su base annuale.