Art. 3 
 
                Procedura di accesso al finanziamento 
 
  1. Nei limiti degli importi annuali di cui al precedente art. 1  il
Ministero della difesa, su proposta della Marina Militare,  sottopone
annualmente gli interventi relativi alle priorita' di cui all'art.  2
alle  valutazioni  del   Ministero   della   transizione   ecologica,
attraverso la presentazione di uno o piu' bandi di gara. 
  2. A seguito della presentazione  degli  interventi,  il  Ministero
della  transizione  ecologica,  conduce  un'istruttoria  separata  da
quella per le progettazioni di lavori anche avvalendosi dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale,   valuta
l'eleggibilita' degli interventi a valere sul  fondo  ai  fini  della
predisposizione e approvazione della graduatoria su base annuale.