Art. 4 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  1. Gli interventi di bonifica su navi militari, ai sensi  dell'art.
3 lettera  ss)  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
rientrano nella categoria di appalti pubblici di servizi per  la  cui
esecuzione non vengono affidati preventivi appalti  di  progettazione
come avviene per i lavori pubblici. 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  appalti  di  servizi  si
intendono: 
    a) appalti di servizi per l'incapsulamento, il  contenimento,  la
bonifica e la rimozione,; 
    b) appalti di  servizi  per  l'esecuzione  di  mappature  per  la
verifica  della  residuale  presenza  di  amianto  a  seguito   degli
interventi di bonifica di cui alla precedente lettera a); 
    c) appalti di servizi per il rilievo periodico sulla presenza  di
fibre aero-disperse; 
    d) oneri per la sicurezza. 
  3.  L'intervento,  presentato  ai   fini   della   valutazione   di
eleggibilita'  al   finanziamento   dovra'   necessariamente   essere
corredato da: 
    a)  una  sintetica  relazione  descrittiva   dell'intervento   da
eseguire; 
    b) le modalita' di intervento di bonifica proposto; 
    c) la stima dei costi e la crono-programmazione dell'intervento e
degli stati di avanzamento sulla base dei quali si prevede di erogare
i pagamenti.