Art. 4 Interventi finanziabili 1. Gli interventi di bonifica su navi militari, ai sensi dell'art. 3 lettera ss) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rientrano nella categoria di appalti pubblici di servizi per la cui esecuzione non vengono affidati preventivi appalti di progettazione come avviene per i lavori pubblici. 2. Ai fini del presente decreto, per appalti di servizi si intendono: a) appalti di servizi per l'incapsulamento, il contenimento, la bonifica e la rimozione,; b) appalti di servizi per l'esecuzione di mappature per la verifica della residuale presenza di amianto a seguito degli interventi di bonifica di cui alla precedente lettera a); c) appalti di servizi per il rilievo periodico sulla presenza di fibre aero-disperse; d) oneri per la sicurezza. 3. L'intervento, presentato ai fini della valutazione di eleggibilita' al finanziamento dovra' necessariamente essere corredato da: a) una sintetica relazione descrittiva dell'intervento da eseguire; b) le modalita' di intervento di bonifica proposto; c) la stima dei costi e la crono-programmazione dell'intervento e degli stati di avanzamento sulla base dei quali si prevede di erogare i pagamenti.