Art. 5 
 
              Modalita' di erogazione dei finanziamenti 
 
  1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati,  su  base  annuale  e
fino all'esaurimento delle relative disponibilita', con  decreto  del
direttore  generale  della  direzione  generale  per  il  risanamento
ambientale del Ministero  della  transizione  ecologica,  sulla  base
della graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3. 
  2. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di
responsabilita' della Marina Militare che, in  qualita'  di  soggetto
beneficiario,  e'  responsabile  della  gestione   amministrativa   e
contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione. 
  3.  La  liquidazione  del  finanziamento,  a  cura  del  Centro  di
responsabilita' amministrativa della Marina Militare e della relativa
rete dei funzionari delegati della Forza Armata, e' effettuata  nelle
seguenti modalita': 
  a.  il  30%  dell'importo  ammesso  a  finanziamento   al   momento
dell'approvazione di cui al precedente art. 3, comma 2; 
  b. il restante 70%, in funzione del cronoprogramma dei pagamenti  e
sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento, da  richiedere
con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza presunta  dei
pagamenti. 
  4. Il Ministero  della  transizione  ecologica  rimane  estraneo  a
qualsiasi  rapporto   od   obbligazione   costituiti   fra   soggetto
beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture  di  beni,
prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.