Art. 5 Modalita' di erogazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e fino all'esaurimento delle relative disponibilita', con decreto del direttore generale della direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica, sulla base della graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3. 2. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di responsabilita' della Marina Militare che, in qualita' di soggetto beneficiario, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione. 3. La liquidazione del finanziamento, a cura del Centro di responsabilita' amministrativa della Marina Militare e della relativa rete dei funzionari delegati della Forza Armata, e' effettuata nelle seguenti modalita': a. il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento dell'approvazione di cui al precedente art. 3, comma 2; b. il restante 70%, in funzione del cronoprogramma dei pagamenti e sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza presunta dei pagamenti. 4. Il Ministero della transizione ecologica rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.