Art. 7 
 
                  Cause di revoca dei finanziamenti 
 
  1. I contributi erogati ai  sensi  del  presente  decreto  potranno
essere revocati dall'ente erogante: 
    a)  qualora  la  rendicontazione,  anche  parziale,  delle  spese
finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta; 
    b) in caso di mancata, incompleta o  inesatta  dichiarazione  dei
dati richiesti dall'ente erogante; 
    c)  in   caso   di   reiterata   ed   ingiustificata   tardivita'
nell'approvazione dei contratti relativi agli interventi  ammessi  al
finanziamento; 
    d)   qualora    l'intervento    si    discosti    sostanzialmente
dall'originaria previsione o risultino scostamenti  significativi  in
termini  di  efficacia  rispetto  agli  obiettivi  previsti,   e   di
efficienza,  con  riferimento   all'uso   delle   risorse   poste   a
disposizione; 
    e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso  o  dalla
destinazione previsti le somme e/o i beni materiali o immateriali, la
cui realizzazione od acquisizione  e'  stata  oggetto  del  vantaggio
economico. 
  2. In caso di revoca, il soggetto beneficiario  e'  obbligato  alla
restituzione all'ente erogante del  contributo  gia'  parzialmente  o
totalmente erogato.