Art. 8 Ispezioni e controlli 1. Il Ministero della transizione ecologica potra' disporre in qualsiasi momento, avvalendosi dei servizi di vigilanza d'area istituiti, presso lo Stato Maggiore della Marina militare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la conformita' delle dichiarazioni prodotte. In tali casi, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Marina militare incaricati, risponderanno direttamente al Ministero che ha disposto l'ispezione. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2021 Il Ministro della difesa Guerini Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2688