Art. 8 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
  1. Il Ministero della  transizione  ecologica  potra'  disporre  in
qualsiasi  momento,  avvalendosi  dei  servizi  di  vigilanza  d'area
istituiti, presso lo Stato Maggiore della Marina militare, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 13,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 260  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  ispezioni  documentali  e
controlli  al  fine  di  verificare  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi e la conformita' delle  dichiarazioni  prodotte.  In  tali
casi, gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  della  Marina  militare
incaricati, risponderanno direttamente al Ministero che  ha  disposto
l'ispezione. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2021 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
               Il Ministro della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 2688