Art. 2 Candidati all'esame 1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati che si trovino in una delle seguenti situazioni: a) possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado, in relazione all'anno di conseguimento: diploma di maturita' di istruzione professionale per gli indirizzi di «Ottico» o di «Odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2013/2014; diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale del Settore «Servizi» - indirizzo «Servizi socio-sanitari» - articolazione «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ottico» o «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2021/2022; diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 dell'indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico o Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; b) possesso del diploma di qualifica, rispettivamente, di «operatore meccanico ottico» o di «operatore meccanico odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2013/2014, fatte salve le prove di accesso di cui all'art. 4 della presente ordinanza; c) limitatamente all'esame di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliarie delle professioni sanitarie di Ottico, possesso di laurea in Scienze e tecnologie fisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ai settori disciplinari BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/19, MED/04, MED/30, MED/42, FIS/03 e FIS/07, di cui non meno di 15 cfu in settori BIO e MED;