Art. 2 
 
                         Candidati all'esame 
 
  1. Agli esami di abilitazione  sono  ammessi  i  candidati  che  si
trovino in una delle seguenti situazioni: 
    a) possesso di uno dei seguenti titoli di  istruzione  secondaria
di secondo grado, in relazione all'anno di conseguimento: 
      diploma  di  maturita'  di  istruzione  professionale  per  gli
indirizzi di «Ottico» o di «Odontotecnico»  conseguito  entro  l'anno
scolastico 2013/2014; 
      diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale
del  Settore  «Servizi»  -  indirizzo  «Servizi   socio-sanitari»   -
articolazione «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ottico» o
«Arti  ausiliarie   delle   professioni   sanitarie,   odontotecnico»
conseguito entro l'anno scolastico 2021/2022; 
      diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  61/2017  dell'indirizzo   Arti
ausiliarie delle professioni  sanitarie:  ottico  o  Arti  ausiliarie
delle professioni sanitarie: odontotecnico; 
    b)  possesso  del  diploma  di  qualifica,  rispettivamente,   di
«operatore meccanico ottico» o di «operatore meccanico odontotecnico»
conseguito entro l'anno scolastico 2013/2014, fatte salve le prove di
accesso di cui all'art. 4 della presente ordinanza; 
    c)  limitatamente   all'esame   di   abilitazione   all'esercizio
dell'arte ausiliarie delle professioni sanitarie di Ottico,  possesso
di laurea in Scienze e tecnologie fisiche (L-30) con contenuti,  pari
ad almeno 30 CFU, relativi ai settori  disciplinari  BIO/06,  BIO/09,
BIO/10, BIO/13,  BIO/14,  BIO/16,  BIO/17,  BIO/19,  MED/04,  MED/30,
MED/42, FIS/03 e FIS/07, di cui non meno di 15 cfu in settori  BIO  e
MED;