Art. 4 Prove di accesso 1. Al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati di cui al precedente art. 2, lettera b), devono sostenere prove di accesso mirate all'accertamento delle competenze in uscita dai percorsi di cui al decreto legislativo n. 61/2017, indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico o Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico, indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, allegati 2-L e 2-M. 2. La prova di accesso e' superata se il candidato, fermo restando il possesso delle competenze in uscita di cui al comma 1, consegue non meno di sei decimi in ciascuno degli insegnamenti dell'Area di indirizzo dei suddetti percorsi, come definiti dagli allegati 3-L e 3-M del decreto n. 92/2018. 3. Il calendario, la tipologia, le modalita' di svolgimento e i criteri di valutazione relativi alle prove di accesso di cui al comma 1 sono definiti dagli istituti di cui all'art. 1 della presente ordinanza prima dell'inizio delle prove di esame di abilitazione di cui al successivo art. 6. 4. La commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8 e' incaricata di effettuare le prove di accesso.