Art. 4 
 
                          Prove di accesso 
 
  1. Al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione,  i  candidati
di cui al precedente art. 2, lettera b), devono  sostenere  prove  di
accesso  mirate  all'accertamento  delle  competenze  in  uscita  dai
percorsi di cui al decreto legislativo  n.  61/2017,  indirizzo  Arti
ausiliarie delle professioni  sanitarie:  ottico  o  Arti  ausiliarie
delle professioni sanitarie: odontotecnico, indicate nel decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24  maggio
2018, n. 92, allegati 2-L e 2-M. 
  2. La prova di accesso e' superata se il candidato, fermo  restando
il possesso delle competenze in uscita di cui al  comma  1,  consegue
non meno di sei decimi in ciascuno degli  insegnamenti  dell'Area  di
indirizzo dei suddetti percorsi, come definiti dagli allegati  3-L  e
3-M del decreto n. 92/2018. 
  3. Il calendario, la tipologia, le modalita'  di  svolgimento  e  i
criteri di valutazione relativi alle prove di accesso di cui al comma
1 sono definiti dagli istituti  di  cui  all'art.  1  della  presente
ordinanza prima dell'inizio delle prove di esame di  abilitazione  di
cui al successivo art. 6. 
  4. La commissione esaminatrice di  cui  al  successivo  art.  8  e'
incaricata di effettuare le prove di accesso.