Art. 5 Crediti 1. La commissione, preliminarmente allo svolgimento delle prove di esame di abilitazione di cui all'art. 6 della presente ordinanza, procede alla valutazione dei titoli presentati dai candidati al fine dell'attribuzione dei crediti che concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100. 2. I crediti di cui al comma 1 sono determinati, con arrotondamento all'unita' intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per decimali da 1 a 4, in misura proporzionale alla votazione riportata dal candidato, rispettivamente: nell'esame di Stato per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della presente ordinanza; nelle prove di accesso previste dall'art. 4 per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della medesima ordinanza. 3. I crediti dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della presente ordinanza sono assegnati in misura proporzionale alla votazione media conseguita negli esami riferiti ai settori disciplinari elencati nello stesso articolo.