Art. 5 
 
                               Crediti 
 
  1. La commissione, preliminarmente allo svolgimento delle prove  di
esame di abilitazione di cui all'art.  6  della  presente  ordinanza,
procede alla valutazione dei titoli presentati dai candidati al  fine
dell'attribuzione dei crediti che concorrono alla valutazione  finale
per un massimo di 30 punti su 100. 
  2. I crediti di cui al comma 1 sono determinati, con arrotondamento
all'unita' intera superiore per decimali da 5 a 9, ed  inferiore  per
decimali da 1 a 4, in misura proporzionale alla  votazione  riportata
dal candidato, rispettivamente: 
    nell'esame di Stato per i titoli di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), della presente ordinanza; 
    nelle prove di accesso previste dall'art. 4 per i titoli  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), della medesima ordinanza. 
  3. I crediti dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera  c),
della presente ordinanza sono assegnati in misura proporzionale  alla
votazione  media  conseguita  negli   esami   riferiti   ai   settori
disciplinari elencati nello stesso articolo.