Art. 7 
 
                             Valutazione 
 
  1. Al termine dell'esame di abilitazione  a  ciascun  candidato  e'
assegnato un punteggio finale complessivo in  centesimi,  che  e'  il
risultato della somma dei crediti di cui all'art.  5  della  presente
ordinanza e dei punti attribuiti alle prove d'esame di  cui  all'art.
6. 
  2. L'esame di abilitazione e' superato se il candidato consegue non
meno di venticinque punti  nella  prova  pratica  e  complessivamente
almeno sessanta punti su cento.