Art. 7 Valutazione 1. Al termine dell'esame di abilitazione a ciascun candidato e' assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei crediti di cui all'art. 5 della presente ordinanza e dei punti attribuiti alle prove d'esame di cui all'art. 6. 2. L'esame di abilitazione e' superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.