Art. 8 
 
                             Commissione 
 
  1. Per lo svolgimento dell'esame di abilitazione, viene  costituita
la  commissione  esaminatrice,  con   provvedimento   del   dirigente
scolastico della sede di esame  di  cui  all'art.  1  della  presente
ordinanza. 
  2. Qualora i  candidati  iscritti  all'esame  risultino  in  numero
inferiore a dieci,  l'istituzione  scolastica  presso  la  quale  gli
stessi hanno presentato domanda di partecipazione all'esame  provvede
ad assegnarli alla commissione costituita presso  la  sede  di  esame
viciniore, previo  accordo  con  il  relativo  dirigente  scolastico,
dandone comunicazione agli interessati. 
  3. Qualora i candidati iscritti risultino  in  numero  superiore  a
sessanta, il dirigente scolastico procede alla nomina di una  o  piu'
sotto-commissioni di esame assegnando i candidati a ciascuna di  esse
in misura proporzionale. 
  4.  La  commissione  e'   presieduta   dal   dirigente   scolastico
dell'istituzione scolastica sede d'esame o da un suo delegato. 
  5. La commissione d'esame e' formata da quattro  docenti,  titolari
nelle discipline oggetto della  prova  scritta,  in  servizio  presso
l'istituzione scolastica sede di esame, un insegnante tecnico pratico
titolare in uno dei laboratori caratterizzanti l'indirizzo di  studi,
un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante della
regione e un rappresentante delle associazioni di categoria. 
  6. Il dirigente dell'istituzione scolastica sede di esame nomina  i
docenti  e  l'insegnante  tecnico  pratico,  individuandoli  tra   il
personale in servizio  presso  la  medesima  istituzione  scolastica.
Analogamente,  il  dirigente  scolastico  provvede  alla  nomina  dei
rappresentanti del Ministero della  salute,  della  regione  e  delle
associazioni di categoria, su indicazione dei medesimi soggetti.