Art. 8 Commissione 1. Per lo svolgimento dell'esame di abilitazione, viene costituita la commissione esaminatrice, con provvedimento del dirigente scolastico della sede di esame di cui all'art. 1 della presente ordinanza. 2. Qualora i candidati iscritti all'esame risultino in numero inferiore a dieci, l'istituzione scolastica presso la quale gli stessi hanno presentato domanda di partecipazione all'esame provvede ad assegnarli alla commissione costituita presso la sede di esame viciniore, previo accordo con il relativo dirigente scolastico, dandone comunicazione agli interessati. 3. Qualora i candidati iscritti risultino in numero superiore a sessanta, il dirigente scolastico procede alla nomina di una o piu' sotto-commissioni di esame assegnando i candidati a ciascuna di esse in misura proporzionale. 4. La commissione e' presieduta dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica sede d'esame o da un suo delegato. 5. La commissione d'esame e' formata da quattro docenti, titolari nelle discipline oggetto della prova scritta, in servizio presso l'istituzione scolastica sede di esame, un insegnante tecnico pratico titolare in uno dei laboratori caratterizzanti l'indirizzo di studi, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante della regione e un rappresentante delle associazioni di categoria. 6. Il dirigente dell'istituzione scolastica sede di esame nomina i docenti e l'insegnante tecnico pratico, individuandoli tra il personale in servizio presso la medesima istituzione scolastica. Analogamente, il dirigente scolastico provvede alla nomina dei rappresentanti del Ministero della salute, della regione e delle associazioni di categoria, su indicazione dei medesimi soggetti.