Art. 2 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. L'Ufficio del soprintendente speciale per le  aree  colpite  dal
sisma del 24 agosto  2016  del  MiC  e'  individuato  quale  soggetto
attuatore dell'intervento di cui  all'art.  1,  anche  in  deroga  al
limite di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge
n. 189 del 2016. 
  2.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
oltre che della collaborazione prestata dallo sponsor ENI  S.p.a.  in
attuazione dell'accordo di sponsorizzazione,  delle  professionalita'
di cui all'art. 31, commi 7 e 8, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, con oneri a carico dei quadri  economici  degli  interventi  da
realizzare. 
  3.  Le  professionalita'  di  cui  al  comma   2   possono   essere
individuate, nel limite di euro 200.000, mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, o mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni
e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  A
seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2,
il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei  requisiti,  alla
stipula dei relativi contratti o a conferire, appositi  incarichi  di
lavoro autonomo, o di collaborazione  coordinata  e  continuativa  ai
sensi del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001. I  relativi
oneri sono posti a carico dei quadri economici  degli  interventi  da
realizzare.