Art. 2 Individuazione del soggetto attuatore 1. L'Ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del MiC e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 1, anche in deroga al limite di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, oltre che della collaborazione prestata dallo sponsor ENI S.p.a. in attuazione dell'accordo di sponsorizzazione, delle professionalita' di cui all'art. 31, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 3. Le professionalita' di cui al comma 2 possono essere individuate, nel limite di euro 200.000, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, o mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire, appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.