Art. 4 Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative 1. Allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. 2. E' consentito l'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per assicurare l'unitarieta' della realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore, ove, sulla base della progettazione definitiva o dell'ulteriore approfondimento progettuale, constati la obiettiva difficolta' di scindere da un punto di vista esecutivo le ulteriori lavorazioni rispetto a quelle realizzate dallo sponsor tecnico, potra' affidare direttamente a un operatore economico idoneo, in possesso dei requisiti di legge, l'esecuzione dei lavori dei lotti relativi alle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle in capo allo sponsor tecnico ENI S.p.a., compresi quelli di funzionalizzazione della Basilica e di restauro degli apparati decorativi e delle superfici decorate. 3. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, i lavori possono essere affidati, sulla base della sola progettazione definitiva verificata e validata, nelle more del perfezionamento del progetto esecutivo che sara' oggetto della sola verifica di conformita' al progetto definitivo. 4. Al fine di evitare rallentamenti nell'andamento dei lavori, in deroga alle pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidatario dei lavori non potra' elevare riserve in conseguenza dei differenti livelli di approfondimento fra il progetto definitivo e quello esecutivo per variazioni di importi fra le diverse categorie di lavori a parita' di importo totale dei lavori, ovvero per variazioni dovute ad approfondimenti esecutivi, che comportino soluzioni tecniche e tecnologiche diverse, aumento dei tempi necessari al completamento dei lavori o un aumento dell'importo dei lavori non superiore al 20 per cento dell'importo totale. 5. Nel caso di variazioni dell'importo dei lavori tra progetto definitivo ed esecutivo inferiori al 20 per cento l'appaltatore sara' tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potra' far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Eventuali variazioni dell'importo dei lavori tra progetto definitivo ed esecutivo superiori al 20 per cento dovranno considerarsi variazioni al contratto ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 6. Qualora la natura e le caratteristiche del bene presentino soluzioni determinabili esclusivamente in corso d'opera con riguardo agli aspetti inerenti al restauro, il progetto esecutivo potra' essere consegnato per fasi di esecuzione immediatamente cantierabili. 7. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali e la validazione possono essere effettuate in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 8. La verifica preventiva della progettazione puo' essere effettuata dal RUP eventualmente avvalendosi dei servizi di supporto, di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 26, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 9. In ragione dell'urgenza dell'intervento, come dichiarata nell'art. 1, comma 1, al fine di accelerare la realizzazione dei lavori, e' in facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016. 10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure. 11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, ovvero lo sponsor tecnico, puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 12. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto in conformita' a quanto previsto dalle direttive eurounitarie e alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 settembre 2019 (causa C-63/18). 13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, le disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano fino a conclusione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 14. Il soggetto attuatore puo' prevedere la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma che si dovessero rendere necessarie o opportune nel corso dell'esecuzione degli interventi.