Art. 4 
 
       Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni 
            organizzative, procedimentali e autorizzative 
 
  1. Allo scopo di consentire l'accelerazione  e  la  semplificazione
delle procedure e l'adeguamento  della  tempistica  di  realizzazione
degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di
fare ricorso alle procedure previste dal decreto  legislativo  n.  50
del 2016, dal decreto-legge n. 76 del  2020  e  dalle  ordinanze  del
Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21  novembre  2020,  il
soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui  all'art.  1
secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi
richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo 50 del  2016
e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente  e  dei  diritti
dei lavoratori. 
  2. E' consentito l'affidamento diretto dei contratti di  lavori  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, in deroga all'art. 36, comma  2,  lettera
a),  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016.   Per   assicurare
l'unitarieta'  della  realizzazione  degli  interventi,  il  soggetto
attuatore,  ove,  sulla  base  della   progettazione   definitiva   o
dell'ulteriore approfondimento  progettuale,  constati  la  obiettiva
difficolta' di scindere da un punto di vista esecutivo  le  ulteriori
lavorazioni rispetto  a  quelle  realizzate  dallo  sponsor  tecnico,
potra' affidare direttamente a  un  operatore  economico  idoneo,  in
possesso dei requisiti di legge, l'esecuzione dei  lavori  dei  lotti
relativi alle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle  in  capo  allo
sponsor tecnico ENI S.p.a.,  compresi  quelli  di  funzionalizzazione
della Basilica e  di  restauro  degli  apparati  decorativi  e  delle
superfici decorate. 
  3. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi,  i
lavori possono essere affidati, sulla base della  sola  progettazione
definitiva verificata e validata, nelle more del perfezionamento  del
progetto  esecutivo  che  sara'  oggetto  della  sola   verifica   di
conformita' al progetto definitivo. 
  4. Al fine di evitare rallentamenti nell'andamento dei  lavori,  in
deroga alle pertinenti previsioni del decreto legislativo n.  50  del
2016,  l'affidatario  dei  lavori  non  potra'  elevare  riserve   in
conseguenza dei differenti livelli di approfondimento fra il progetto
definitivo e quello  esecutivo  per  variazioni  di  importi  fra  le
diverse categorie di lavori a parita' di importo totale  dei  lavori,
ovvero  per  variazioni  dovute  ad  approfondimenti  esecutivi,  che
comportino soluzioni tecniche e  tecnologiche  diverse,  aumento  dei
tempi necessari al completamento dei lavori o un aumento dell'importo
dei lavori non superiore al 20 per cento dell'importo totale. 
  5. Nel caso di variazioni  dell'importo  dei  lavori  tra  progetto
definitivo ed esecutivo inferiori al 20 per cento l'appaltatore sara'
tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste  nel  contratto
originario e non potra' far valere il diritto  alla  risoluzione  del
contratto. Eventuali variazioni dell'importo dei lavori tra  progetto
definitivo  ed  esecutivo  superiori  al  20   per   cento   dovranno
considerarsi variazioni al  contratto  ai  sensi  dell'art.  106  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  6. Qualora la natura  e  le  caratteristiche  del  bene  presentino
soluzioni determinabili esclusivamente in corso d'opera con  riguardo
agli aspetti inerenti  al  restauro,  il  progetto  esecutivo  potra'
essere consegnato per fasi di esecuzione immediatamente cantierabili. 
  7. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della  rispondenza
degli  elaborati  progettuali  e  la   validazione   possono   essere
effettuate  in  deroga  al  comma  6,  dell'art.  26,   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  8.  La  verifica  preventiva  della   progettazione   puo'   essere
effettuata dal RUP eventualmente avvalendosi dei servizi di supporto,
di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 26, comma  6,  lettera
b), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  9.  In  ragione  dell'urgenza  dell'intervento,   come   dichiarata
nell'art. 1, comma 1, al fine  di  accelerare  la  realizzazione  dei
lavori, e' in facolta' del soggetto attuatore procedere alla  stipula
dei contratti anche in deroga al termine dilatorio  di  cui  all'art.
32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del
provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il soggetto  attuatore,  ovvero  lo  sponsor
tecnico, puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione,
anche in deroga ai limiti derivanti dalla  contrattazione  collettiva
nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei  cantieri,
fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.  Il  ricorso  al
doppio  turno  di  lavorazione  deve  essere  inserito   nell'offerta
economica. 
  12. Al fine di incrementare la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 1, l'operatore  economico  esecutore  puo'
stipulare contratti di subappalto in conformita'  a  quanto  previsto
dalle direttive eurounitarie e alla sentenza della Corte di Giustizia
europea del 26 settembre 2019 (causa C-63/18). 
  13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
le disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione  dell'opera
pubblica di cui all'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si
applicano fino a conclusione degli interventi di  cui  alla  presente
ordinanza. 
  14. Il soggetto attuatore puo' prevedere la gestione e consegna dei
lavori per parti funzionali secondo le esigenze  acceleratorie  e  le
tempistiche del cronoprogramma che si dovessero rendere necessarie  o
opportune nel corso dell'esecuzione degli interventi.