Art. 7 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Per la rapida risoluzione delle  controversie  o  delle  dispute
tecniche  di  ogni  natura  che  dovessero  insorgere  in  corso   di
esecuzione dei singoli contratti di  lavori  relativi  all'intervento
unitario,  e  per  l'intera  durata  degli  interventi,  il  soggetto
attuatore puo' costituire  il  collegio  consultivo  tecnico  di  cui
all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020,  con  le  modalita'  ivi
previste. 
  2. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente  del  collegio
consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario  secondo
le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109  del
2020; in  caso  di  mancata  costituzione  dell'elenco  previsto  dal
richiamato art. 5, comma  3,  dell'ordinanza  n.  109  del  2020,  il
Presidente e'  nominato  dal  Commissario  straordinario  secondo  le
modalita' dal medesimo individuate. 
  3. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico  si  applica
la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo
n. 76 del 2020. 
  4. Con riferimento al compenso da  riconoscere  ai  componenti  del
collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art.  5,  comma  5,
dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei  membri  del  collegio
sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla  voce
«spese impreviste».