Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 20.844.376,73, di cui euro 12.769.057,87 per il Lotto A, euro 7.453.035,50 per il Lotto B, euro 622.283,36 per il Lotto C. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) della presente ordinanza, di importo pari a euro 20.222.093,37 trova copertura quanto ad euro 13.614.320,43 nell'ordinanza n. 14 del 2017; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, nonche' per l'intervento di cui alla lettera c) all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. Gli importi da finanziare per singolo intervento, entro i limiti massimi di cui al comma 1, sono determinati all'esito dell'approvazione del progetto definitivo e disposti con decreto del sub-Commissario. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione del singolo lotto, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli lotti possono essere utilizzate: a) per il completamento di un lotto da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza i soggetti attuatori all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) per il completamento degli interventi di uno degli altri lotti tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli lotti; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta dei soggetti attuatori; 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli lotti derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.