Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite
massimo di euro 20.844.376,73, di cui euro 12.769.057,87 per il Lotto
A, euro 7.453.035,50 per il Lotto B, euro 622.283,36 per il Lotto  C.
La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1,  lettere  a),
b) della presente ordinanza, di importo  pari  a  euro  20.222.093,37
trova copertura quanto ad euro 13.614.320,43 nell'ordinanza n. 14 del
2017; l'ulteriore  spesa  per  i  suddetti  interventi,  nonche'  per
l'intervento di cui alla  lettera  c)  all'interno  delle  risorse  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  189  del  2016,   che   presenta   la   necessaria
disponibilita'. 
  2. Gli importi da finanziare per singolo intervento, entro i limiti
massimi   di   cui   al   comma   1,   sono   determinati   all'esito
dell'approvazione del progetto definitivo e disposti con decreto  del
sub-Commissario. 
  3.  Fatte  salve  le  modifiche  preventivamente  individuate   nei
documenti  di  gara  ed  eventuali  ulteriori  esigenze  strettamente
connesse  alla  realizzazione  del  singolo   lotto,   le   eventuali
disponibilita'  finanziarie  sui   singoli   lotti   possono   essere
utilizzate: 
  a) per il completamento di un  lotto  da  cui  le  stesse  si  sono
generate;  in  tal  caso  il  sub-Commissario  autorizza  i  soggetti
attuatori all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; 
  b) per il completamento degli interventi di uno degli  altri  lotti
tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori
costi dei singoli lotti; in tal caso  il  sub-Commissario  autorizza,
con proprio  decreto  e  su  delega  del  Commissario  straordinario,
l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su  proposta
dei soggetti attuatori; 
  4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: 
  a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi  a  singoli
lotti  derivanti  da  ribassi   d'asta   sono   rese   immediatamente
disponibili; 
  b)  all'esito  del  collaudo  sono  rese   disponibili   tutte   le
disponibilita' finanziarie maturate a  qualsiasi  titolo  sul  quadro
economico. 
  5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma  3
non fossero sufficienti a coprire gli  scostamenti  tra  gli  importi
degli  interventi  programmati  e  quelli  effettivamente   derivanti
dall'approvazione  dei  progetti,  dai  relativi  computi  metrici  e
dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse
del «Fondo di  accantonamento  per  le  ordinanze  speciali»  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal  caso,  il
Commissario  straordinario,  con  proprio  decreto,  attribuisce   le
risorse necessarie  per  integrare  la  copertura  finanziaria  degli
interventi programmati. 
  6. Ove non ricorra l'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  le  eventuali
economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1,
tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 
  7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il  riconoscimento
degli incentivi del decreto interministeriale  16  febbraio  2016  da
parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica  l'art.  8
dell'ordinanza n. 109 ai fini della rideterminazione degli importi  e
del concorso alla copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi
provenienti dal conto termico.