Art. 4 
 
           Individuazione e compiti del soggetto attuatore 
 
  1. Per gli interventi di cui ai Lotti A, B e C, il  Comune  di  San
Ginesio  e'  individuato  come  soggetto  attuatore  dell'intervento,
secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 110  del  2020,  in  deroga
all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Il soggetto attuatore  provvede  ad  affidare  la  progettazione
definitiva per il Lotto A,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,  del
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  tenendo  conto  del  calcolo
parametrico risultante dal documento di sintesi  di  pre-fattibilita'
gia' approvato dal comune, con affidamento diretto, entro  la  soglia
di cui all'art. 35 del medesimo  decreto,  ovvero  con  la  procedura
negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n.
76 del 2020, convertito dalla legge 16 settembre 2020,  n.  120,  per
importi superiori alla predetta soglia. 
  3. Il soggetto attuatore provvede altresi', ai sensi  dell'art.  23
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, all'affidamento  degli
incarichi per i progetti di fattibilita' tecnica ed economica  per  i
Lotti B e C, nonche' a quello per il progetto  esecutivo  di  cui  al
Lotto C tramite affidamento diretto, nei limiti  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 2, lettera a-bis)  del  decreto-legge  n.  76  del
2020. Per l'affidamento degli incarichi di  progettazione  definitiva
ed esecutiva relativa al Lotto  B,  il  soggetto  attuatore  provvede
tramite la procedura negoziata  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge 16 settembre 2020,
n. 120, mentre, per il Lotto  A,  la  progettazione  esecutiva  sara'
realizzata ai sensi dell'art. 5. 
  4. L'approvazione da parte del soggetto attuatore dei  progetti  di
fattibilita' di cui al presente articolo deve avvenire, previo parere
della conferenza speciale dei servizi di cui all'art.  10,  entro  il
termine perentorio di quarantacinque  giorni  dall'affidamento  della
progettazione. 
  5. Il soggetto attuatore puo'  porre  a  base  delle  procedure  di
affidamento di servizi di progettazione o di lavori  progetti  donati
quale  mero  atto  di  liberalita'  da  soggetti  terzi  senza  alcun
vantaggio ne' utilita' economica per  tali  soggetti,  e  redatti  da
progettisti esterni  per  conto  di  questi,  previa  approvazione  e
validazione dei progetti stessi. In  tali  ipotesi,  i  soggetti  che
hanno redatto il progetto  non  possono  partecipare  all'appalto  di
servizi di  ingegneria  e  architettura  o  di  lavori  connessi.  Ai
medesimi  appalti  non  puo'  partecipare  un  soggetto  controllato,
controllante   o   collegato   all'affidatario   di   incarichi    di
progettazione. I divieti di cui al  presente  comma  sono  estesi  ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,  ai  suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro  dipendenti,
nonche' agli affidatari di attivita' di supporto  alla  progettazione
ed ai loro dipendenti. 
  6.  Il  soggetto  attuatore   provvede   altresi'   all'affidamento
dell'esecuzione dei lavori relativi ai tre Lotti, ai sensi di  quanto
previsto dagli articoli 5, 6, 7, e 8 della presente ordinanza. 
  7.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
con  oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
realizzare, di professionalita' individuate con le modalita'  di  cui
al comma 8 dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.