Art. 4 Individuazione e compiti del soggetto attuatore 1. Per gli interventi di cui ai Lotti A, B e C, il Comune di San Ginesio e' individuato come soggetto attuatore dell'intervento, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 110 del 2020, in deroga all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Il soggetto attuatore provvede ad affidare la progettazione definitiva per il Lotto A, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tenendo conto del calcolo parametrico risultante dal documento di sintesi di pre-fattibilita' gia' approvato dal comune, con affidamento diretto, entro la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto, ovvero con la procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge 16 settembre 2020, n. 120, per importi superiori alla predetta soglia. 3. Il soggetto attuatore provvede altresi', ai sensi dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, all'affidamento degli incarichi per i progetti di fattibilita' tecnica ed economica per i Lotti B e C, nonche' a quello per il progetto esecutivo di cui al Lotto C tramite affidamento diretto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del decreto-legge n. 76 del 2020. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva relativa al Lotto B, il soggetto attuatore provvede tramite la procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge 16 settembre 2020, n. 120, mentre, per il Lotto A, la progettazione esecutiva sara' realizzata ai sensi dell'art. 5. 4. L'approvazione da parte del soggetto attuatore dei progetti di fattibilita' di cui al presente articolo deve avvenire, previo parere della conferenza speciale dei servizi di cui all'art. 10, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'affidamento della progettazione. 5. Il soggetto attuatore puo' porre a base delle procedure di affidamento di servizi di progettazione o di lavori progetti donati quale mero atto di liberalita' da soggetti terzi senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tali soggetti, e redatti da progettisti esterni per conto di questi, previa approvazione e validazione dei progetti stessi. In tali ipotesi, i soggetti che hanno redatto il progetto non possono partecipare all'appalto di servizi di ingegneria e architettura o di lavori connessi. Ai medesimi appalti non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 6. Il soggetto attuatore provvede altresi' all'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi ai tre Lotti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, e 8 della presente ordinanza. 7. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8 dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.