Art. 5 Realizzazione degli interventi di cui al Lotto A 1. L'esecuzione dei lavori di cui al Lotto A puo' essere affidata, anche in deroga all'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, dal soggetto attuatore alla costituenda ATI Consorzio Stabile Costruendo S.r.l (mandataria) e Consorzio Ciro Menotti soc. coop. per azioni (mandante), selezionata sulla base della procedura di gara svolta ai sensi dell'ordinanza n. 14 del 2017 (CIG: 71826752EB) e delle successive trasformazioni soggettive descritte nelle premesse con cui il Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. e' subentrato all'originario mandatario Sikelia Costruzioni S.p.a. L'affidamento deve avvenire previa verifica dei requisiti ed acquisizione dell'atto di acquisto, conseguente alla aggiudicazione dell'asta fallimentare, del compendio aziendale di Sikelia Costruzioni S.p.a da parte del Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.. La progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2018, e' realizzata a cura della predetta costituenda ATI per il tramite del RTP gia' indicato in sede di aggiudicazione. I progettisti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e devono obbligarsi ad ottemperare alle prescrizioni vincolistiche della Soprintendenza e alle determinazioni della delibera di giunta comunale n. 44 del 22 febbraio 2021, con cui e' stato approvato il documento di sintesi di fattibilita' che delinea le nuove previsioni progettuali alternative al polo unico. Le imprese realizzatrici dei lavori dovranno essere preventivamente indicate dalla costituenda ATI ed essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 45, 48, 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' di quelli previsti dall'accordo di collaborazione con il Ministero dell'interno su legalita' e monitoraggio sottoscritto in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. In alternativa, in caso di eventuale indisponibilita' del Consorzio Stabile Costruendo S.r.l., che dovra' essere verificata dal sub-Commissario con apposito verbale sottoscritto dal Consorzio medesimo, ovvero in caso di mancato perfezionamento dell'acquisto del ramo di azienda di Sikelia Costruzioni S.p.a. da parte del medesimo Consorzio Costruendo, il contratto potra' essere stipulato, anche in deroga all'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la mandante che si costituisca mandataria della costituenda ATI, purche' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in applicazione dell'art. 48, comma 17, del citato decreto legislativo, previa ridefinizione ai sensi di legge della sua quota di partecipazione al raggruppamento, ovvero, in mancanza della costituzione della mandataria, il soggetto attuatore affidera' i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in deroga allo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto legislativo. 3. Sulla base della progettazione definitiva vengono determinati i costi dei lavori, a cui si applicano i seguenti sconti: a) relativamente alle prestazioni professionali connesse ai servizi di architettura e ingegneria prendendo a base la stima dei lavori effettuata nel documento di sintesi di pre-fattibilita' predisposto dal comune e applicando a tale importo stimato le tariffe di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016, con applicazione di un ribasso medio rilevato da dati ufficiali del 40%; b) relativamente ai lavori, prendendo a base l'importo definitivo del progetto definitivo applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara pari al 14,087%. 4. L'esatto importo del contratto di esecuzione dei lavori sara' determinato sulla base della validazione e dell'approvazione del progetto esecutivo. 5. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge 16 settembre 2020, n. 120, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 6. Nei casi di cui ai commi precedenti, al fine di ridurre i tempi di gara e in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 7. La Conferenza speciale dei servizi esprime la determinazione conclusiva di approvazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, previa acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni occorrenti. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, acquisita la determinazione conclusiva della conferenza speciale dei servizi, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.