Art. 5 
 
          Realizzazione degli interventi di cui al Lotto A 
 
  1. L'esecuzione dei lavori di cui al Lotto A puo' essere  affidata,
anche in deroga all'art. 30, comma 14, del decreto-legge n.  189  del
2016, dal soggetto attuatore alla costituenda ATI  Consorzio  Stabile
Costruendo S.r.l (mandataria) e Consorzio Ciro Menotti soc. coop. per
azioni (mandante), selezionata sulla base  della  procedura  di  gara
svolta ai sensi dell'ordinanza n. 14 del  2017  (CIG:  71826752EB)  e
delle successive trasformazioni soggettive descritte  nelle  premesse
con  cui  il  Consorzio  Stabile  Costruendo  S.r.l.  e'   subentrato
all'originario mandatario Sikelia  Costruzioni  S.p.a.  L'affidamento
deve avvenire previa verifica dei requisiti ed acquisizione dell'atto
di acquisto, conseguente alla aggiudicazione dell'asta  fallimentare,
del compendio aziendale di Sikelia Costruzioni  S.p.a  da  parte  del
Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.. La progettazione  esecutiva,  ai
sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del  2018,
e' realizzata a cura della predetta costituenda ATI  per  il  tramite
del RTP gia'  indicato  in  sede  di  aggiudicazione.  I  progettisti
affidatari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34
del decreto-legge n. 189 del 2016 e devono obbligarsi ad  ottemperare
alle  prescrizioni  vincolistiche   della   Soprintendenza   e   alle
determinazioni della  delibera  di  giunta  comunale  n.  44  del  22
febbraio 2021, con cui e' stato approvato il documento di sintesi  di
fattibilita' che delinea le nuove previsioni progettuali  alternative
al polo unico. Le imprese realizzatrici dei  lavori  dovranno  essere
preventivamente indicate dalla costituenda ATI ed essere in  possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 45, 48, 80  e  83  del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nonche'  di  quelli  previsti
dall'accordo di  collaborazione  con  il  Ministero  dell'interno  su
legalita' e monitoraggio sottoscritto in  data  30  aprile  2021,  ai
sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. In  alternativa,  in  caso  di  eventuale  indisponibilita'  del
Consorzio Stabile Costruendo S.r.l., che dovra' essere verificata dal
sub-Commissario  con  apposito  verbale  sottoscritto  dal  Consorzio
medesimo, ovvero in caso di mancato perfezionamento dell'acquisto del
ramo di azienda di Sikelia Costruzioni S.p.a. da parte  del  medesimo
Consorzio Costruendo, il contratto potra' essere stipulato, anche  in
deroga all'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 189 del 2016,  con
la mandante che si  costituisca  mandataria  della  costituenda  ATI,
purche' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80  e  83  del
decreto legislativo n. 50 del 2016,  in  applicazione  dell'art.  48,
comma 17, del citato decreto  legislativo,  previa  ridefinizione  ai
sensi di legge della sua quota di partecipazione  al  raggruppamento,
ovvero, in mancanza della costituzione della mandataria, il  soggetto
attuatore affidera' i contratti di lavori, servizi e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore
alle soglie di cui all'art. 35 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, in deroga allo stesso decreto legislativo n. 50 del  2016,  con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara  di
cui all'art. 63 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  previa
consultazione di almeno cinque operatori  economici,  ove  esistenti,
individuati in base ad indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di
operatori economici, nel rispetto del  criterio  di  rotazione  degli
inviti e dei  principi  di  cui  all'art.  30  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  3. Sulla base della progettazione definitiva vengono determinati  i
costi dei lavori, a cui si applicano i seguenti sconti: 
  a) relativamente alle prestazioni professionali connesse ai servizi
di architettura e ingegneria prendendo a base  la  stima  dei  lavori
effettuata nel documento di sintesi di  pre-fattibilita'  predisposto
dal comune e applicando a tale importo stimato le tariffe di  cui  al
decreto del  Ministero  della  giustizia  del  17  giugno  2016,  con
applicazione di un ribasso medio rilevato da dati ufficiali del 40%; 
  b) relativamente ai lavori, prendendo a base  l'importo  definitivo
del   progetto   definitivo    applicando    il    ribasso    offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara pari al 14,087%. 
  4. L'esatto importo del contratto di esecuzione  dei  lavori  sara'
determinato sulla base  della  validazione  e  dell'approvazione  del
progetto esecutivo. 
  5. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge  n.
76 del 2020, convertito con legge  16  settembre  2020,  n.  120,  il
soggetto attuatore puo' decidere che  le  offerte  saranno  esaminate
prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti  applicando  la
procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 anche per le  procedure  di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e oltre  i  termini  ivi  previsti,  fermo
restando che tale facolta' puo' essere esercitata  se  specificamente
prevista negli  inviti.  Ai  fini  del  controllo  sul  possesso  dei
requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale,
il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo
classificato  e  provvede,  mediante  un   meccanismo   casuale,   ad
effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano  alla
procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente
le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC.  Dei  risultati  del
sorteggio viene data immediata evidenza a tutti  gli  offerenti,  nel
rispetto del principio di riservatezza. 
  6. Nei casi di cui ai commi precedenti, al fine di ridurre i  tempi
di gara e in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148,  comma  6,  del
decreto legislativo n.  50  del  2016,  il  soggetto  attuatore  puo'
adottare, indipendentemente dall'importo posto a  base  di  gara,  il
criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e la facolta'  di
esclusione automatica  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che
non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle
offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a   cinque,   ferma   restando
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  97,  comma  2  e
2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  7. La Conferenza speciale dei  servizi  esprime  la  determinazione
conclusiva di approvazione dei progetti di  fattibilita'  tecnica  ed
economica, definitivi ed esecutivi, previa acquisizione  dei  pareri,
nullaosta o autorizzazioni occorrenti. Il Commissario  straordinario,
ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n.  189  del  2016,
acquisita la determinazione conclusiva della conferenza speciale  dei
servizi, approva definitivamente i progetti esecutivi  ed  adotta  il
decreto di concessione del contributo.