Art. 6 
 
          Realizzazione degli interventi di cui al Lotto B 
 
  1. Ferma restando la possibilita' di fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo'  affidare  la
progettazione definitiva ed esecutiva del Lotto  B,  per  un  importo
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, con la procedura negoziata con almeno  cinque  operatori
economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di  mercato
o tramite elenchi di operatori economici, in deroga all'art. 1, comma
2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito nella
legge n. 120 del 2020. 
  2. Per l'esecuzione dei lavori e fino alle soglie di  cui  all'art.
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e'  consentito  ricorrere,
in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n.
50 del 2016, alla procedura negoziata  con  almeno  cinque  operatori
economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di  mercato
o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito
della procedura  di  affidamento  contiene  l'indicazione  anche  dei
soggetti invitati.