Art. 6 Realizzazione degli interventi di cui al Lotto B 1. Ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' affidare la progettazione definitiva ed esecutiva del Lotto B, per un importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in deroga all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020. 2. Per l'esecuzione dei lavori e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.