Art. 8 
 
                Disposizioni comuni ai Lotti A, B e C 
 
  1. Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione  dei  progetti
da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto  attuatore
autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge. 
  2. Gli affidamenti di servizi di ingegneria  e  architettura  e  di
progettazione per la ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
  3.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli   strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  4. Al fine di garantire massima capacita'  produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  5. Al fine di incrementare  la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 1, l'operatore  economico  esecutore  puo'
stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105,
comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n.  50  del
2016,  tenendo  conto  della  sentenza  della  Corte   di   giustizia
dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63. 
  6. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi  programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  7. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara  la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub-Commissario. 
  8. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli  interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi  di
cui alla presente ordinanza costituiscono, ove  necessario,  variante
agli strumenti  urbanistici  vigenti  e  gli  eventuali  pareri  sono
acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di  cui  all'art.  10
della presente ordinanza. 
  9. Al fine di  accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura
superiore a quella di cui all'art.  113-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e riconosciuto un premio per ogni  giorno
di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto  per  il  calcolo  della  penale,
mediante utilizzo delle somme  per  imprevisti  indicate  nel  quadro
economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione  dell'appalto  sia
conforme alle obbligazioni assunte. 
  10.  La  progettazione,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'  intesa  ad
assicurare la massima contrazione  dei  tempi  di  realizzazione  dei
lavori.