Art. 9 Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi 1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori. I soggetti individuati ai sensi del comma seguente operano in funzione di consulenti del sub-Commissario in relazione allo specifico intervento e coadiuvano il soggetto attuatore. 2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 1 il sub-Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario, provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto delle norme vigenti in tema di incompatibilita' e conflitti di interesse. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.