Art. 9 
 
                Struttura di monitoraggio e supporto 
                    al complesso degli interventi 
 
  1. Per il monitoraggio  ed  il  supporto  dei  processi  tecnici  e
amministrativi di attuazione del complesso degli  interventi,  presso
il  soggetto  attuatore,   opera   una   struttura   coordinata   dal
sub-Commissario  e  composta  da  professionalita'  qualificate,  ove
occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali,
individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo
periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il cui costo  e'  ricompreso
nel limite del 2% dell'importo dei lavori. I soggetti individuati  ai
sensi del comma  seguente  operano  in  funzione  di  consulenti  del
sub-Commissario in relazione allo specifico intervento  e  coadiuvano
il soggetto attuatore. 
  2.  Le  professionalita'  di   cui   al   comma   1,   nelle   more
dell'attivazione delle convenzioni cui all'art. 8, ultimo  capoverso,
dell'ordinanza n.  110  del  2020,  possono  essere  individuate  dal
sub-Commissario: 
  a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel  limite
di euro 150.000 nel caso  di  affidamento  di  servizi  ad  operatori
economici; 
  b) mediante  avviso  da  pubblicarsi  per  almeno  dieci  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula nel caso di  contratti  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di  cui  al
comma 1 il sub-Commissario, su  delega  alla  stipula  da  parte  del
Commissario, provvede, previa verifica dei  requisiti,  alla  stipula
dei relativi contratti o a conferire  appositi  incarichi  di  lavoro
autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del
decreto legislativo n. 165  del  2001  e  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in tema di  incompatibilita'  e  conflitti  di  interesse.  I
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare.