(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. e' prodotto a partire  da  latte
crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno  o  da
vacche  munte  con  accesso  libero  ad  un  sistema  automatico   di
mungitura, rispettoso  delle  caratteristiche  del  latte.  Il  latte
utilizzato per la produzione del Grana  Padano  DOP,  non  si  avvale
delle deroghe previste dalla vigente normativa sanitaria  per  quanto
riguarda la carica batterica totale e il tenore di cellule somatiche. 
    La raccolta del latte deve avvenire  entro  le  ventiquattro  ore
dall'inizio della prima mungitura. 
    L'alimentazione base delle  bovine  da  latte  e'  costituita  da
foraggi  verdi  o  conservati,  e  viene  applicata  alle  vacche  in
lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi  di
gravidanza. 
    L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione
di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o  nell'ambito  del
territorio di produzione del latte  del  GRANA  PADANO  D.O.P.,  come
individuato all'art. 3. 
    Nella razione giornaliera non meno del 50% della  sostanza  secca
deve essere apportata da foraggi  con  un  rapporto  foraggi/mangimi,
riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1. 
    Almeno il 75% della sostanza  secca  dei  foraggi  della  razione
giornaliera deve provenire da alimenti  prodotti  nel  territorio  di
produzione del latte, cosi' come individuato all'art. 3. 
    I foraggi ammessi sono: 
      foraggi  freschi  -  foraggi  freschi  da  prati   stabili   od
artificiali o sfalciati. 
      Le  essenze  foraggere  idonee  sono:  erbe  di  prato  stabile
polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od  associati  composti
da loietto, segale, avena, orzo,  granturchino,  frumento,  sorgo  da
ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca,  fleolo,  lupinella,
pisello, veccia e favino; 
      fieni: ottenuti dall'essiccamento in  campo,  con  tecniche  di
aeroessiccazione  o  per  disidratazione,  delle  essenze   foraggere
utilizzabili come foraggi verdi; 
      paglie:  di  cereali  quali  frumento,  orzo,  avena,   segale,
triticale. 
    Insilati,  non  ammessi  per  la   produzione   della   tipologia
Trentingrana: 
      trinciato di mais; 
      fieni silo. 
Mangimi ammessi 
    Di seguito e' riportato l'elenco delle materie prime per mangimi,
raggruppate per  categorie,  ammesse  ad  integrazione  dei  foraggi,
nell'alimentazione delle  vacche  in  lattazione,  degli  animali  in
asciutta e delle  manze  oltre  i  7  mesi  di  eta'  destinate  alla
produzione del latte per la trasformazione in formaggio GRANA  PADANO
D.O.P. 
    Cereali e loro derivati: 
      mais,  orzo,  frumento,  sorgo,   avena,   segale,   triticale:
granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati  che  insilati,
compresi gli  schiacciati,  i  derivati  trattati  termicamente  come
fiocchi, gli estrusi, i micronizzati; 
      pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in  pastone
integrale  di  mais  o  in  pastone  di  pannocchia;  granella  umida
sfarinata in pastoni di farina umida. 
    Semi oleaginosi loro derivati: 
      soia, cotone, girasole, lino: granelle,  sfarinati  e  relativi
derivati, quali farine di estrazione  espeller,  sottoposti  anche  a
trattamenti termici. 
    Tuberi e radici, loro prodotti: 
      patata e relativi derivati. 
    Foraggi disidratati: 
      essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo  di  mais,  pianta
integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati. 
    Derivati dell'industria dello zucchero: 
      polpe  secche  esauste,  polpe  secche  semizuccherine,   polpe
melassate; 
      melasso  e/o  derivati:  solo  come  adiuvanti  tecnologici  ed
appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5%  della  sostanza
secca della razione giornaliera. 
    Semi di leguminose, carrube: 
      pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e  relativi
derivati, 
      carrube: essiccate e relativi derivati. 
    Grassi: 
      grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore  a
70, acidi grassi da oli di origine  vegetale  con  acidi  grassi  tal
quali o salificati. Sono ammessi olii  di  pesce  come  supporti  per
«additivi» e «premiscele». 
    Minerali: 
      sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. 
    Additivi: 
      vitamine,   oligoelementi,    amminoacidi    (rumino-protetti),
aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione.
Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo  quelli  naturali  o
natural-identici. 
    Varie: 
      e' ammesso l'utilizzo  di  lievito  di  birra  inattivato  come
supporto nelle «premiscele».