(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto. 
    Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve  avere
una temperatura non inferiore agli 8°C. 
    E' ammessa la lavorazione del latte di una  singola  munta  o  di
piu' munte  miscelate  dopo  averlo  lasciato  riposare  e  affiorare
naturalmente. 
    E' pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte e'
lasciata riposare e affiorare naturalmente. 
    Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento
naturale, a temperatura compresa  tra  8  e  20°C,  in  modo  che  il
rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80  e  1,05.
Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte  in  caldaia
massimo e' di 1,15. Detto rapporto e' altresi'  consentito  per  ogni
altro caso in cui il latte proveniente dalla  miscela  di  due  munte
preveda che una delle due sia lasciata riposare. 
    Il latte, dalla stalla alla  sua  lavorazione,  non  puo'  subire
alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che  ne  modifichi  lo
status di latte crudo naturale. 
    Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata,
in rame o con rivestimento interno in rame. 
    E' ammesso l'uso di lisozima, tranne  che  per  il  Trentingrana,
fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte. 
    La  coagulazione  e'  ottenuta  con  caglio  di  vitello,  previa
aggiunta di siero innesto naturale. 
    Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di  acidita'  di
fermentazione del siero innesto a 24  ore  inferiore  a  26°  Soxhlet
Henkel/50ml e' ammessa, fino ad un massimo di dodici volte  all'anno,
l'aggiunta  di  batteri  lattici   autoctoni,   quali   Lactobacillus
helveticus e/o lactis e/o casei, all'inizio  della  preparazione  del
siero innesto per il giorno successivo. 
    La cagliata e' rotta in granuli fini e  cotta  fino  a  quando  i
granuli diventano elastici, a  una  temperatura  massima  di  56°C  e
lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima  caldaia,  fino
ad un massimo di 70 minuti a decorrere da fine cottura. 
    Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno 36 ore,  che
imprimono i contrassegni di origine  e  quindi  in  salamoia  per  un
periodo di tempo fra i 14 e i 30 giorni a decorrere  dalla  messa  in
salamoia. 
    All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o
sostare  per  non  oltre  24  ore  in  ambiente  riscaldati,  ad  una
temperatura compresa tra i 25° e i 60° C. 
    La maturazione naturale viene effettuata conservando il  prodotto
in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi
a decorrere dalla formatura. 
    Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina
nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta  prelevata
a meta' altezza dello scalzo, misurato con  metodo  fluorimetrico,  e
comunque compatibile con l'impiego di  latte  crudo  e  che  altresi'
rispetta  tutti  i  parametri  previsti  dal  presente   disciplinare
all'art.  2  viene  sottoposto  ad  espertizzazione,  non  prima  del
compimento dell'ottavo mese dalla formatura. 
    L'espertizzazione dara' quindi luogo alla  marchiatura  a  fuoco,
oppure dara' luogo  alla  cancellazione  dei  contrassegni  d'origine
impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il
prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'art. 2. 
    Il Grana viene  classificato  in  «scelto  sperlato»,  «zero»  ed
«uno». 
    Per Grana Padano «scelto (sperlato)» si intende il formaggio  che
non presenta alcune difetto sia esterno che interno. 
    Per Grana Padano «0» si intende il  formaggio  che  pur  restando
«scelto» per quanto riguarda la struttura della pasta,  presenta  dei
piccoli difetti di crosta, tecnicamente chiamati «correzioni». 
    Per Grana Padano «1» (uno)  -  anche  detto  «sottoscelto»  -  si
intende il formaggio che presenta correzioni  o  leggeri  difetti  di
crosta o di struttura interna, occhiatura  leggermente  accentuata  e
martello un po' lento. 
    Il prodotto non puo' essere commercializzato  come  GRANA  PADANO
D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di eta'. Prima di
detto termine il formaggio non puo' uscire dalla zona di produzione.