(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Il contrassegno ufficiale attestante il  possesso  dei  requisiti
che legittimano l'uso della denominazione di origine  protetta  GRANA
PADANO e che deve dunque comparire sulle forme  intere  di  formaggio
GRANA  PADANO  D.O.P.  e'  costituito  da  un   disegno   romboidale,
attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande
fascia delimitata da due strisce parallele superiori e da due strisce
parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte,  disposte
su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere  stampatello
maiuscolo. Dentro gli angoli  superiore  e  inferiore  del  romboide,
aventi  i  vertici  arrotondati,  sono  iscritte  rispettivamente  le
iniziali «G» e «P». 
    Il formaggio  GRANA  PADANO  D.O.P.  e'  individuato  mediante  i
contrassegni: 
      A) sulle forme: 
        1 - della tipologia GRANA PADANO: 
        le fasce marchianti che imprimono  a  freddo  il  marchio  di
origine sulle forme all'atto della formatura  si  compongono  di  una
serie di losanghe  romboidali  tratteggiate  che  riportano  al  loro
interno alternativamente le parole «GRANA «  e  «PADANO»  scritte  in
caratteri  maiuscoli  e  leggermente   inclinati   verso   destra   e
tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in continuo  su  tutto  il
giro della forma, salvo uno spazio  vuoto  destinato  all'apposizione
del marchio a fuoco GRANA PADANO come sopra  individuato;  al  centro
figura un quadrifoglio, che riporta  al  suo  interno,  dall'alto  in
basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che  costituiscono  la
sigla  della  provincia  nella  quale  e'   situato   il   caseificio
produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo,  composto
di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali  e  due
piccoli cerchi che interrompono ciascuno  una  losanga  tratteggiata,
posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del  numero
di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo
CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di  produzione,
mentre sulla destra del quadrifoglio,  sotto  allo  spazio  riservato
all'apposizione  del  marchio   a   fuoco   GRANA   PADANO,   compare
l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con
tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto
si riferisce all'effetto finale sul  formaggio,  ma  si  precisa  che
nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero
il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo  spazio  per  il
marchio a fuoco e l'indicazione del mese ed  anno  di  produzione  si
trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        2 - della tipologia TRENTINGRANA: 
        unicamente  per  il  GRANA  PADANO  D.O.P.   prodotto   nella
Provincia  autonoma  di  Trento,   nonche'   nell'intero   territorio
amministrativo  dei  comuni  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano
indicati  all'art.  3,  e  a  condizione  che  nella  produzione  sia
impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che
insistono nelle vallate alpine del  territorio  medesimo,  alimentate
con foraggi con esclusione, per tutto l'anno,  di  insilati  di  ogni
tipo, e' consentito riportare i contrassegni di seguito  descritti  e
riprodotti. 
        Le specifiche fasce  marchianti  previste  per  la  tipologia
TRENTINGRANA come sopra individuata si compongono di una fila in alto
e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla
parola «TRENTINO»,  scritta  in  caratteri  maiuscoli  e  leggermente
inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale,  fra  le
forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole  «TRENTINO»
scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta  al
suo interno, dall'alto in basso, le due  lettere  «TN»  in  carattere
maiuscolo, sigla della Provincia di Trento nella quale e' situato  il
caseificio  produttore,  il  numero  di  matricola   del   caseificio
medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP»,  oltre  a  due
piccoli ovali e due piccoli  cerchi  posti  rispettivamente  sopra  e
sotto e a destra e sinistra del numero di matricola;  in  basso  alla
sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini
sanitari, lo stabilimento di  produzione,  mentre  sulla  destra  del
quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio
a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e  dell'anno  di
produzione, rispettivamente con  tre  lettere  e  due  cifre.  Quanto
descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale
sul formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine  degli
elementi citati appare invertito, ovvero  il  bollo  CE  figura  alla
destra del quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a  fuoco  e
l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra
del quadrifoglio medesimo; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      L'azione  identificativa  dell'origine  da  parte  delle  fasce
marchianti e' integrata con l'apposizione di una placca  di  caseina,
recante la scritta «GRANA PADANO», l'anno di produzione e  un  codice
alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni  singola  forma,
al fine di garantire in modo esatto la tracciabilita' del prodotto. 
      Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno 20 mesi dalla
formatura all'interno della zona di  produzione  e  che  presenti  le
caratteristiche qualitative sottoriportate, puo'  essere  individuato
come «RISERVA»: 
        scelto sperlato; 
        pasta  a  grana  evidente  con  chiara  struttura  radiale  a
scaglia; 
        colore omogeneo bianco o paglierino; 
        assenza di odori anomali; 
        sapore fragrante e delicato. 
      L'appartenenza alla  categoria  «Grana  Padano»  RISERVA  viene
sancita da un secondo marchio a fuoco,  apposto  sullo  scalzo  delle
forme a richiesta degli operatori, con le stesse  modalita'  previste
per l'apposizione del marchio D.O.P. 
      Il marchio in questione e' costituito da un disegno  circolare,
attraversato  trasversalmente  al  centro  da   una   grande   fascia
delimitata da una striscia superiore  e  da  una  striscia  inferiore
parallele; nel centro della fascia e' iscritta la  parola  «RISERVA»,
in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti  la
parola «OLTRE», in carattere maiuscolo,  e  il  numero  «20»,  mentre
dentro quella inferiore e'  iscritta  la  parola  «MESI»,  sempre  in
carattere maiuscolo. 
      La  riproduzione  del  marchio  a  fuoco  in  questione  e'  la
seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Il marchio viene apposto in prossimita' del quadrifoglio, dalla
parte opposta a quella dove gia' figura  il  marchio  a  fuoco  GRANA
PADANO; 
      B) sulle confezioni: 
      il formaggio confezionato dai confezionatori  autorizzati  deve
riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO. 
      Nella riproduzione sulle confezioni, il contrassegno  ufficiale
attestante il possesso dei  requisiti  che  legittimano  l'uso  della
denominazione di origine protetta GRANA PADANO, cosi' come  descritto
all'inizio del presente articolo, risulta leggermente modificato  nel
tratto e privo della «G» e  della  «P»  iscritte  dentro  gli  angoli
superiore e inferiore del romboide. Esso insiste  su  uno  sfondo  di
colore pantone 109 c di  forma  corrispondente  ma  leggermente  piu'
ampio del tratto per il nero. 
      I parametri per riprodurre il  logo  sulle  confezioni  sono  i
seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Dimensione minima consentita: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Le confezioni contenenti formaggio Grana Padano DOP  rientranti
nella specifica tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata,  cioe'
ottenuto da forme contraddistinte dalle specifiche  fasce  marchianti
previste per detta tipologia, saranno caratterizzate  dalla  seguente
riproduzione  sui  materiali  di  confezionamento  e  nel   materiale
pubblicitario relativo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Per  quanto   riguarda   il   prodotto   confezionato,   previo
accertamento  dei  requisiti  di   qualita'   mediante   la   seconda
espertizzazione, sono previste le  seguenti  ulteriori  categorie  di
prodotto: il «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi» e il «Grana  Padano
RISERVA Oltre 24 Mesi». 
      Sulle confezioni di Grana Padano, a partire  dal  12  mesi,  e'
inoltre consentita la specifica della stagionatura effettiva. 
      Tale indicazione  rimane  facoltativa  tuttavia,  nel  caso  si
intenda inserirla, la stagionatura dovra'  essere  indicata  in  modo
omogeneo  su  tutte  le  confezioni,  mediante  ricorso  ad  apposita
numerazione, di colore giallo su nero, con aggiunta la scritta «oltre
X mesi». 
      In particolare, si riportano qui di  seguito  i  parametri  per
l'indicazione delle stagionature: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Sulle  confezioni  contenenti  il  formaggio  rientrante  nella
categoria «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi», oltre al  logo  GRANA
PADANO come sopra descritto, compare la riproduzione  del  marchio  a
fuoco RISERVA. 
      Il logo in questione risulta cosi' composto: disegno circolare,
attraversato trasversalmente da una grande fascia delimitata  da  una
striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel  centro
della fascia e' iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo.
Dentro la lunetta superiore  sono  iscritti  la  parola  «OLTRE»,  in
carattere maiuscolo, mentre dentro quella inferiore sono iscritti  il
numero «20» e la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo. 
      Il disegno in questione e' realizzato in colore oro ed  insiste
su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente  ma  leggermente
piu' ampio del tratto per l'oro. 
      I  parametri  per  riprodurre  il  logo  in   questione   sulle
confezioni sono i seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Sulle confezioni di Grana Padano che a suo tempo abbia ricevuto
sulla forma il  marchio  a  fuoco  «RISERVA  -  Oltre  20  Mesi»,  e'
consentita la specifica della stagionatura effettiva di Oltre 24 Mesi
di eta'. 
      Tale indicazione  rimane  facoltativa  tuttavia,  nel  caso  si
intenda inserirla, la stagionatura dovra'  essere  indicata  in  modo
omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad  apposito  logo,
analogo a quello sopra descritto per il formaggio «RISERVA - OLTRE 20
MESI», ma con scritta nera su fondo oro. 
      In particolare, si riportano qui di  seguito  i  parametri  per
riprodurre lo specifico logo in questione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Come gia' per il formaggio della categoria «RISERVA - OLTRE  20
MESI»,  sulle  confezioni  recanti  il  logo  in   questione   verra'
riprodotto anche il logo GRANA PADANO come sopra descritto. 
      Lo sviluppo dei loghi stagionatura sara' quello  riportato  per
chiarezza nello schema seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico