Art. 4 Cancellazione dal registro nazionale di una varieta' o di un clone 1. Una varieta' o un clone sono cancellati dal registro nazionale delle varieta' e cloni di vite, su parere del gruppo di lavoro, qualora: a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varieta' o clone non e' piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea; b) all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varieta' o il clone sono stati registrati; c) il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta; d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e) la validita' dell'iscrizione e' giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.