Art. 4 
 
                Cancellazione dal registro nazionale 
                    di una varieta' o di un clone 
 
  1. Una varieta' o un clone sono cancellati dal  registro  nazionale
delle varieta' e cloni di vite,  su  parere  del  gruppo  di  lavoro,
qualora: 
    a) in sede di esame o di ulteriori controlli  ufficiali,  risulti
che  detta  varieta'  o  clone  non  e'  piu'  distinta,  stabile   o
sufficientemente omogenea; 
    b) all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nel
corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false
o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la  varieta'  o  il
clone sono stati registrati; 
    c) il responsabile  della  conservazione  in  purezza  ne  faccia
richiesta; 
    d)  risulti,  dopo  l'iscrizione,  la  mancata  osservanza  delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 
    e) la validita' dell'iscrizione e' giunta a  scadenza  senza  che
sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.