IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo  minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato  che  dalle  risultanze  ispettive  emerge  il  mancato
perseguimento dello scopo mutualistico; 
  Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 31 marzo 2021 favorevole all'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Vista la nota con la quale la Confcooperative comunica  che  l'ente
non e' piu' aderente alla suddetta associazione di rappresentanza; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto  dalla  banca
dati informatica sotto richiamata, a cura della competente  direzione
generale,  da  un  cluster  selezionato  su  base  regionale   e   in
considerazione delle dichiarazioni di  disponibilita'  all'assunzione
dell'incarico    presentate    dai    professionisti     interessati,
conformemente a  quanto  prescritto  dalla  circolare  del  direttore
generale del 4 aprile 2018 recante  «Banca  dati  dei  professionisti
interessati   alla   attribuzione   di    incarichi    ex    articoli
2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma
e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito  internet
del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Limentra societa' cooperativa» con sede in
Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 06595320489), e' sciolta per atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.