Art. 2 
 
           Proroga degli incarichi dei medici assunti sul 
      territorio nazionale ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il  supporto
delle attivita' delle Aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, le regioni e le province autonome possono disporre  la
proroga, nel limite di due unita', fino al 31  dicembre  2021,  degli
incarichi di lavoro  autonomo  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 714  del  20  novembre  2020,
come  prorogati  dall'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 737 del 2 febbraio  2021  e  dall'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776  del  14  maggio
2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  provvede,  nel  limite  di
83.160,00 euro, a valere sulle risorse gia' rese disponibili ai sensi
dell'art. 3 della citata ordinanza n. 714 del 2020. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle  contabilita'
speciali intestate ai Presidenti di regione e  provincia  autonoma  -
soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive
esigenze finanziarie.