Art. 10 
 
Modalita' tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei
  veicoli e dei dispositivi che costituiscono  l'equipaggiamento  dei
  veicoli. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel
Supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 17  giugno  2017,  n.  139,  per  le  categorie  di  veicoli
rientranti nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto,  il
controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui  all'allegato
I, punto 2, al citato decreto n. 214 del 2017. 
  2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato  decreto  n.  214  del
2017, per ogni area di cui  al  comma  1,  il  controllo  tecnico  e'
effettuato sugli elementi di cui all'allegato I, punto 3, al medesimo
decreto. 
  3. L'attestato relativo alla  precedente  revisione  effettuata  ai
sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti n. 214 del 2017 e' rilasciato sotto forma di  etichetta
autoadesiva secondo quanto previsto dall'art. 2, del decreto Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  n.  211  del  2018  e  relativo
allegato 2. L'etichetta di cui al  precedente  periodo  e'  riportata
sulla carta di circolazione e indica  il  chilometraggio  complessivo
percorso  dal  veicolo  e  la  data  in  cui  eseguire  il  controllo
successivo. 
  4. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni  di
cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto n. 214 del 2017.