Art. 16 Commissione d'esame per ispettori 1. Le commissioni per l'esame degli ispettori dei centri di controllo sono istituite, in numero non inferiore a quattro, presso le sedi delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilita' sostenibile, di seguito DGT. E' facolta' dei direttori delle DGT istituire commissioni di esame presso una o piu' sedi decentrate della medesima Direzione generale. 2. Le commissioni di esame, nominate dal direttore della DGT competente, sono costituite da un numero dispari, non inferiore a tre, di componenti individuati tra il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in possesso di elevata competenza, di cui: a) un dirigente in rappresentanza della DGT, con funzioni di Presidente, b) almeno un funzionario con esperienza in meccanica o meccatronica; c) uno o piu' funzionari con esperienza in metrologia, in componentistica elettronica di bordo e in sistemi di qualita'. 3. I componenti della commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare ai sensi art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in condizioni di incompatibilita' o conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 4. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. 5. La commissione e' coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale, appartenente almeno all'Area II - F3, in servizio presso la DGT medesima. 6. I compensi per i membri della commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.