Art. 2 Scopi 1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e le associate opere connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico forestali, indipendentemente dal titolo di proprieta', sono elementi funzionali ad agevolare e garantire anche contemporaneamente le funzioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dalle norme regionali anche in riferimento al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e con riferimento alle definizioni ivi contenute, i tratti della viabilita' forestale e silvo-pastorale permanente e temporanea di cui all'art. 3 non interrompono la continuita' del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco. 3. Indipendentemente dal titolo di proprieta', la viabilita' forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalita' di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessita' correlate all'attivita' di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica. 4. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realta' sociale.