Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui  al  fondo  istituito  dall'articolo  200-bis,
comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  pari  a  venti
milioni di euro per l'anno 2021, sono ripartite tra i comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 1 secondo i seguenti criteri: 
    a. una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi  10
milioni  di  euro,  e'  ripartita  in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato, come riportata nella tabella
allegata  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020; 
    b. una quota pari al 30 per cento, per complessivi 6  milioni  di
euro,  e'  ripartita  in  proporzione  al  numero  di   licenze   per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per  l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun  comune
interessato, secondo l'entita' riportata nella  tabella  allegata  al
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
n. 503 del 6 novembre 2020; 
    c. una quota pari al restante 20 per  cento,  per  complessivi  4
milioni di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati. 
  2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  sono  assegnate  ai  comuni
interessati  nella  misura  riportata   nella   tabella   costituente
l'allegato 1 al presente decreto. 
  3. Ai sensi dell'articolo 200-bis, comma 3,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, le risorse  spettanti  ai  comuni  delle  Regioni
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia  e  Valle  d'Aosta  ed  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette
autonomie  secondo  quanto  riportato   nella   tabella   costituente
l'allegato 2 al presente decreto, ai fini del successivo  riparto  in
favore dei comuni interessati compresi nel rispettivo territorio. 
  4.   Entro dieci   giorni   dalla   pubblicazione   del    presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  ciascuno
degli enti  di  cui  all'allegato  1  e  all'allegato  2  provvede  a
richiedere  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili -  Direzione  generale  per  la  sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto l'assegnazione delle risorse  con  l'indicazione  del
relativo conto  di  tesoreria  sul  quale  procedere  al  versamento,
esclusivamente qualora sia variato rispetto a quello gia'  comunicato
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020.