(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La denominazione di origine  protetta  «Colline  di  Romagna»  e'
riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varieta'  di
olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato: 
      correggiolo, nella misura minima del 60%; 
      leccino, nella misura massima del 40%. 
    Possono essere  presenti  altre  varieta'  locali  minori  quali,
pendolino, moraiolo e rossina, fino ad un massimo del 10%.