Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato: correggiolo, nella misura minima del 60%; leccino, nella misura massima del 40%. Possono essere presenti altre varieta' locali minori quali, pendolino, moraiolo e rossina, fino ad un massimo del 10%.