(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti  destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione  di
origine  protetta  «Colline  di   Romagna»   devono   essere   quelle
tradizionali e caratteristiche del territorio di  cui  al  precedente
art.  3  e,  in  ogni  caso,  idonee  a   conferire   le   specifiche
caratteristiche qualitative all'olio derivato. La difesa  dalle  erbe
infestanti  e  dai  principali  parassiti  dell'olivo  dovra'  essere
attuata nel  rispetto  dei  disciplinari  di  lotta  integrata  della
Regione Emilia Romagna. 
    2) I sesti d'impianto, le forme di allevamento  e  i  sistemi  di
potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in  uso  nelle  aree
individuate. 
    3) L'epoca di raccolta  delle  olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine  protetta
«Colline di Romagna» e' compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15
dicembre di ogni anno. 
    4) La raccolta  delle  olive  va  effettuata  direttamente  dalla
pianta, a mano o  con  l'ausilio  di  mezzi  meccanici,  evitando  il
contatto delle olive  con  il  terreno.  L'impiego  dei  prodotti  di
abscissione e' vietato. 
    5) Le olive raccolte devono  essere  avviate  alla  oleificazione
entro il piu' breve tempo possibile. Il  trasporto  e  lo  stoccaggio
delle olive deve avvenire in contenitori rigidi, di materiale inerte,
che assicurino una adeguata aerazione delle drupe. La  trasformazione
delle olive in olio deve essere, in ogni caso,  effettuata  non  piu'
tardi di due giorni dalla raccolta. 
    6) La produzione massima di olive per ettaro  e'  fissata  in  kg
7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg  60  per  pianta  nel
caso di piante sparse. 
    7)  I  produttori  olivicoli  sono   tenuti   a   denunciare   il
quantitativo di olive prodotto all'organismo di  controllo,  entro  e
non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto  3)
dell'art. 4. 
    8)  Il  produttore  e'  tenuto  a  presentare  all'organismo   di
controllo una dichiarazione sostitutiva di atto  notorio,  attestante
che le olive provengono dall'area delimitata ai sensi dell'art. 3 del
presente disciplinare con indicazione dell'impianto di  molitura  ove
e' avvenuta la trasformazione delle olive in olio.