Art. 4. Caratteristiche di coltivazione 1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato. La difesa dalle erbe infestanti e dai principali parassiti dell'olivo dovra' essere attuata nel rispetto dei disciplinari di lotta integrata della Regione Emilia Romagna. 2) I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate. 3) L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» e' compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno. 4) La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, evitando il contatto delle olive con il terreno. L'impiego dei prodotti di abscissione e' vietato. 5) Le olive raccolte devono essere avviate alla oleificazione entro il piu' breve tempo possibile. Il trasporto e lo stoccaggio delle olive deve avvenire in contenitori rigidi, di materiale inerte, che assicurino una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione delle olive in olio deve essere, in ogni caso, effettuata non piu' tardi di due giorni dalla raccolta. 6) La produzione massima di olive per ettaro e' fissata in kg 7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di piante sparse. 7) I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il quantitativo di olive prodotto all'organismo di controllo, entro e non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3) dell'art. 4. 8) Il produttore e' tenuto a presentare all'organismo di controllo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le olive provengono dall'area delimitata ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare con indicazione dell'impianto di molitura ove e' avvenuta la trasformazione delle olive in olio.