(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    1) La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione  e
confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione  di
origine  protetta  «Colline  di  Romagna»  e'  quella   definita   al
precedente art. 3. 
    2) Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Colline  di  Romagna»,  di
cui all'art. 1, devono essere sottoposte a defogliazione  e  lavaggio
con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione:  ogni
altro trattamento e' vietato. 
    3) L'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui  all'art.
1 deve avvenire soltanto con  processi  meccanici  e  fisici  atti  a
garantire  l'ottenimento  di  oli  senza   alcuna   possibilita'   di
alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La
resa massima delle olive in olio non deve superare il 18  per  cento.
La temperatura della pasta di olive non deve superare i 27C°. 
    Durante la trasformazione e' vietata la pratica del ripasso ed e'
altresi' vietato il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica  o
biochimica quale coadiuvante delle operazioni di estrazione dell'olio
dalle olive. 
    4)  L'organismo  di  controllo  certifica  la   conformita'   del
prodotto, su  richiesta  del  detentore  delle  partite  di  olio  da
sottoporre  ad  analisi  chimico-fisica  e  organolettica,  ai   fini
dell'utilizzo della denominazione di  origine  protetta  «Colline  di
Romagna».