(Allegato B)
 
                             ALLEGATO B 
 
CRITERI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO  STRUMENTO  DI  ASSISTENZA
TECNICA DEL PNRR  PER  IL  SUPPORTO  ALLA  GESTIONE  DELLE  PROCEDURE
                              COMPLESSE 
 
L'Investimento 2.2  ("Task  force  digitalizzazione,  monitoraggio  e
performance") del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  "Next
Generation Italia" (PNRR) prevede uno strumento di assistenza tecnica
(TA) di durata triennale, equivalente alla creazione di  un  pool  di
1.000  esperti,   finalizzato   a   supportare   le   amministrazioni
territoriali  nella  gestione  delle   procedure,   con   particolare
riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralita'  di
soggetti  (c.d.  "procedure  complesse"),   al   fine   di   favorire
l'implementazione delle attivita' di semplificazione. Il PNRR prevede
che i  pool  operino  «con  il  coordinamento  delle  amministrazioni
regionali, che  provvederanno,  anche  sentita  l'ANCI  e  l'UPI,  ad
allocarne le  attivita'  presso  le  amministrazioni  del  territorio
(Uffici Regionali, amministrazioni comunali e provinciali) in cui  si
concentrano i colli di bottiglia nello specifico contesto»(1). 
L'azione della TA e' volta allo svolgimento dei seguenti compiti: 
  • supporto alle  amministrazioni  nella  gestione  delle  procedure
complesse 
  • supporto al recupero dell'arretrato 
  • assistenza tecnica ai soggetti proponenti  per  la  presentazione
dei progetti 
  • supporto alle attivita' di misurazione  dei  tempi  effettivi  di
conclusione delle procedure(2). 
L'intervento mira quindi ad accrescere  la  capacita'  amministrativa
degli enti che agiscono sul  territorio,  in  modo  da  garantire  la
concreta  attuazione  delle  azioni  di   riforma   in   materia   di
semplificazione e la velocizzazione  delle  procedure  amministrative
propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR. 
Il  presente  documento  individua  i  criteri  e  le  modalita'   di
funzionamento dello strumento di TA. Esso in  particolare  definisce,
in modo condiviso tra Governo,  Regioni  ed  Enti  locali,  l'oggetto
dell'intervento (punto 1), il percorso da seguire  per  l'attivazione
della TA (punto 2), le relative modalita' di gestione (punto 3) e  le
modalita' di verifica dei risultati (punto 4). 
---------- 
(1) Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia",
pp. 47-48. 
(2) Ivi, pp. 48-49. 
 
1. OGGETTO DELL'ASSISTENZA TECNICA 
 
1.1 PERIMETRO DELL'INTERVENTO 
La TA e' finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con
l'obiettivo di velocizzare le procedure  complesse,  con  particolare
riferimento quelle  propedeutiche  all'implementazione  dei  progetti
previsti PNRR. 
L'intervento  di  TA  riguardera'  pertanto  in  via  prioritaria  le
procedure desumibili dal PNRR e, in particolare,  quelle  oggetto  di
intervento nell'ambito del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77(3)
(c.d.  decreto  Governance).  L'Appendice  1  riporta  una  lista  di
procedure collegate all'attuazione delle  misure  di  semplificazione
previste nell'ambito del PNRR e rilevanti ai fini della riduzione dei
tempi o dell'arretrato. Ai fini della definizione  del  perimetro  di
operativita' dell'assistenza tecnica,  ciascun  territorio  regionale
potra'  stabilire,  sulla  base  delle  criticita'  e  dei  colli  di
bottiglia   rilevati,   le   procedure   sulle   quali   intervenire,
eventualmente  integrando  quelle  previste  nella  lista  con  altre
procedure rilevanti per la specifica realta' locale. 
 
1.2 CRITERI DI ALLOCAZIONE 
Nel rispetto di quanto previsto dal decreto Governance, il 40%  delle
risorse e' destinato alle Regioni del Mezzogiorno(4). 
All'interno di ciascun gruppo (Mezzogiorno e Centro-Nord) il  riparto
delle  risorse  tra  Regioni  e  Province  autonome  (a  loro   volta
responsabili, in base a quanto  previsto  dal  PNRR,  della  messa  a
disposizione delle  singole  amministrazioni  dei  professionisti  ed
esperti) e' realizzato tenendo conto, da un  lato,  della  dimensione
(in termini demografici) del territorio di riferimento e, dall'altro,
dell'esigenza di assicurare alcuni servizi  minimi  e  di  realizzare
economie di scala. 
Di  conseguenza,  esso  e'  basato  in  parte  (30%   delle   risorse
complessive) su una  quota  fissa  e  in  parte  (70%  delle  risorse
complessive)  su  una  quota  variabile,  calcolata   sui   dati   di
popolazione (cfr. Allegato A al presente decreto). 
Considerata la differenziazione nel riparto delle competenze (che,  a
parita' di procedure, possono essere esercitate da Regioni, Province,
Citta'  metropolitane,  ecc.),  l'individuazione   della   quota   di
professionisti ed esperti  da  mettere  a  disposizione  dei  diversi
livelli di governo nei singoli territori  regionali  e'  affidato  ad
appositi  Piani  territoriali,  che  ne  stabiliscono  l'entita'   in
coerenza con la titolarita' e il grado di coinvolgimento di  ciascuna
tipologia di amministrazione nelle  procedure  complesse  individuate
come critiche (cfr. punto 2). 
---------- 
(3) Decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  Governance  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure. 
(4) In base al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, infatti  in  sede
di definizione delle procedure di  attuazione  degli  interventi  del
PNRR e' necessario assicurare che  «almeno  il  40  per  cento  delle
risorse allocabili territorialmente [...] sia destinato alle  regioni
del Mezzogiorno» (all'articolo 2, coma 6-bis). 
 
2. ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA 
 
2.1 DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI 
Ai fini dell'accesso  alle  risorse,  ciascuna  Regione  e  Provincia
autonoma individua, sentite ANCI e UPI, il  fabbisogno  territoriale,
indicando, nell'ambito delle risorse  assegnate,  il  mix  di  figure
professionali da reclutare a valere sulla TA in base alle  criticita'
rilevate sul territorio. 
Il mix di figure professionali e' comunicato entro il 30  ottobre  al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  (DFP)  in  formato  digitale
(protocollo_dfp@mailbox.governo.it),  secondo  lo  schema   riportato
nell'Allegato C al presente decreto. 
Sono oggetto di reclutamento professionisti ed esperti  specializzati
nelle materie  oggetto  di  intervento,  in  possesso  di  comprovata
esperienza  professionale  nelle   attivita'   tecnico-amministrative
connesse  alla  predisposizione  di   istanze   verso   la   pubblica
amministrazione (progettazione e predisposizione di  pratiche)  o  in
attivita' istruttoria di atti e provvedimenti svolta presso pubbliche
amministrazioni, nonche' professionisti ed  esperti  con  competenze,
anche   di    carattere    trasversale    (economiche,    giuridiche,
amministrative, ecc.), comunque  necessarie  per  la  gestione  delle
procedure oggetto di intervento. 
In caso di mancata  presentazione  dei  fabbisogni  entro  i  termini
previsti, il DFP attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le
procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77. 
 
2.2 I PIANI TERRITORIALI: CONTENUTI 
Ai fini della definitiva assegnazione delle risorse da parte del DFP,
ciascuna Regione e Provincia autonoma definisce, sentite ANCI e  UPI,
un "Piano territoriale" che individua gli obiettivi da realizzare, le
risorse  da  impiegare,  le  modalita'  di  attuazione,  i  tempi  di
intervento e i risultati attesi. Sugli obiettivi  di  semplificazione
sono sentite  anche  le  associazioni  di  rappresentanza  del  mondo
economico e sociale. 
In vista della  stesura  del  Piano,  ciascuna  Regione  e  Provincia
autonoma realizza, in collaborazione con gli enti  del  territorio  e
sulla base di modalita' condivise, una ricognizione delle  criticita'
(in termini di procedure) e dei "colli di bottiglia" (ossia  i  punti
dei flussi  procedurali  in  cui  le  pratiche  si  rallentano  o  si
bloccano) piu' rilevanti nello specifico territorio. 
I Piani  indicano,  in  particolare  (cfr.  Allegato  D  al  presente
decreto): 
  • le   criticita'   da   affrontare   nello   specifico    contesto
territoriale; 
  • gli  obiettivi  di  semplificazione  da  raggiungere   (procedure
oggetto di supporto); 
  • le  risorse  (professionisti  e  esperti  indicati  in  sede   di
definizione preliminare dei  fabbisogni  ed  eventuali  aggiustamenti
stabiliti alla luce della ricognizione delle criticita' e  dei  colli
di bottiglia; distribuzione dei professionisti e esperti tra  livelli
di governo) 
  • le modalita' di attuazione (modelli organizzativi previsti per la
pianificazione, il coordinamento e la verifica  delle  attivita'  dei
professionisti ed esperti e relative funzioni); 
  • i tempi (con indicazione delle principali milestone nazionali)  e
i risultati attesi in termini di riduzione dei tempi e dell'arretrato 
 
2.3 I PIANI TERRITORIALI: ITER DI DEFINIZIONE E APPROVAZIONE 
I Piani territoriali sono inviati in  formato  digitale  entro  il  5
novembre 2021 al DFP (protocollo_dfp@mailbox.governo.it). 
Il DFP valuta l'ammissibilita' tecnica dei Piani tenuto conto: 
  • della rispondenza degli stessi  alle  indicazioni  contenute  nel
presente documento (nonche' allo schema  di  cui  all'Allegato  D  al
presente decreto); 
  • della coerenza tra  analisi  della  situazione  attuale,  risorse
(profili professionali e relativa distribuzione) e risultati attesi; 
  • dell'idoneita'   dei   risultati   attesi   a   contribuire    al
conseguimento  di  obiettivi  complessivi  di   accelerazione   delle
pratiche coerenti con il PNRR. 
Ai  fini  dell'approvazione,  il  DFP  puo'  richiedere  modifiche  o
integrazioni dei Piani. 
In ogni caso, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine  per
la presentazione dei Piani, il DFP approva l'elenco dei Piani ammessi
al finanziamento e comunica gli esiti a Regioni e Province autonome. 
Ogni Piano sara' dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3(5). 
Entro la medesima data di presentazione dei Piani, le Regioni possono
chiedere al DFP supporto in relazione a una o piu' fasi attuative del
progetto, inclusa  quella  del  reclutamento  dei  professionisti  ed
esperti (cfr. punto 2.4). 
In ogni modo, in caso di mancata presentazione o mancata approvazione
del Piano territoriale  entro  i  termini  previsti,  il  DFP  attiva
l'esercizio dei poteri  sostitutivi  secondo  le  procedure  previste
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
---------- 
(5) Legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  Disposizioni  ordinamentali  in
materia di pubblica amministrazione. 
 
2.4 RECLUTAMENTO DEI PROFESSIONISTI ED ESPERTI 
Cosi' come previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80 ("decreto Reclutamento"), per il conferimento  degli  incarichi
di collaborazione ai professionisti ed esperti,  Regioni  e  Province
autonome si avvalgono del Portale del reclutamento del DFP. 
Rispetto alla procedura di reclutamento sono previste due opzioni: 
  1) per le Regioni e  Province  autonome  che  intendano  provvedere
autonomamente alla realizzazione delle procedure  selettive,  il  DFP
fornisce  entro  10  giorni  dalla  presentazione   dei   fabbisogni,
ricorrendo al summenzionato portale, anche tenendo conto delle  liste
gia' in possesso delle Regioni e delle Province autonome,  un  elenco
di professionisti ed esperti coerente con i  profili  individuati  in
sede di definizione dei fabbisogni (cfr. punto  2.1),  da  utilizzare
per lo svolgimento delle selezioni finalizzate al conferimento  degli
incarichi; 
  2) per le Regioni e Province autonome che non intendano  provvedere
autonomamente, previa richiesta, sara' il DFP  stesso  a  provvedere,
secondo modalita' in linea con la normativa vigente,  fermo  restando
il conferimento degli incarichi da parte della  Regione  o  Provincia
autonoma interessata. 
I contratti di collaborazione sono stipulati per un periodo di dodici
mesi,  rinnovabili  sulla  base  del  raggiungimento  dei   risultati
previsti a livello nazionale. 
In ogni caso, come previsto dall'articolo 1,  comma  2,  del  decreto
Reclutamento,  il  mancato  conseguimento  dei  traguardi   e   degli
obiettivi, intermedi e  finali,  previsti  dal  progetto  costituisce
giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto  ai  sensi
dell'articolo 2119 del codice civile. 
 
3. GESTIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA 
 
3.1 MODELLI ORGANIZZATIVI 
Gli assetti organizzativi per la pianificazione, il  coordinamento  e
la verifica  delle  attivita'  dei  professionisti  ed  esperti  sono
definiti a livello regionale,  sulla  base  delle  esigenze  e  delle
articolazioni  istituzionali  di  ciascun  territorio.  Tali  assetti
devono in ogni caso garantire adeguate economie di scala,  prevedendo
in  particolare,  laddove  le  amministrazioni   destinatarie   degli
interventi siano i Comuni, task force multidisciplinari  al  servizio
di piu' amministrazioni. A tal fine, i Piani territoriali individuano
appositi  raggruppamenti  di  amministrazioni   locali,   basati   su
aggregazioni gia' esistenti (province, citta'  metropolitane,  unioni
di comuni, gestioni associate, ecc.)  o  su  aggregazioni  temporanee
costituite ad hoc. 
 
3.2 GOVERNANCE COMPLESSIVA 
Ciascun Piano territoriale definisce il sistema di  governance  e  di
responsabilita'  nella  gestione   delle   risorse,   prevedendo   in
particolare  la  costituzione  di  una  Cabina  di  regia   regionale
incaricata della pianificazione, gestione e verifica delle  attivita'
dei professionisti ed esperti. Le Cabine regionali sono costituite da
rappresentanti della Regione o  Provincia  autonoma,  ANCI  e  UPI  e
possono, in base a valutazioni operate  a  livello  regionale,  anche
coincidere con organi o strutture gia'  costituite  e  operative  sul
territorio (quali, ad esempio, il Consiglio delle autonomie  locali).
Nell'ambito delle risorse assegnate  in  sede  di  riparto,  ciascuna
Cabina regionale puo' essere supportata  da  una  segreteria  tecnica
composta da un numero di professionisti ed esperti equivalente al 50%
della quota fissa (cfr. punto 1.2). 
Presso il DFP  e'  inoltre  istituito  un  Tavolo  di  coordinamento,
composto da  rappresentanti  del  DFP,  delle  Regioni,  dell'ANCI  e
dell'UPI e incaricato: 
  • della formulazione di  pareri  sui  Piani  territoriali  ai  fini
dell'approvazione da parte del DFP 
  • della raccolta degli input provenienti dai  pool  territoriali  e
relativi a colli di bottiglia  che  richiedono  interventi  normativi
organizzativi o la necessita' dell'esercizio di poteri sostitutivi da
segnalare alla cabina di regia del PNRR 
  • della verifica del raggiungimento dei target regionali. 
 
3.3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
Con successivo decreto del Capo Dipartimento della Funzione  Pubblica
si provvedera' a definire le modalita' di  anticipazione  e  gestione
del finanziamento,  le  modalita'  di  dettaglio  di  rendicontazione
nonche'  le  modalita'  di  rilevazione  dei   dati   di   attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati
dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalita'
e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti  attativi
previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche'
gli ulteriori requisiti previsti dalla regolamentazione  comunitaria,
ivi  compresi  gli  obblighi   in   materia   di   comunicazione   ed
informazione. 
Va   in   ogni   caso   rilevato   che   il   rispetto   dei   target
nazionali/regionali di riduzione  dei  tempi  e  degli  arretrati  e'
precondizione per l'effettiva erogazione dei finanziamenti. 
 
4. VERIFICA DEI RISULTATI 
 
4.1 RENDICONTAZIONE 
Per l'Investimento 2.2,  il  PNRR  ha  previsto  quale  obiettivo  di
rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021
«il completamento della procedura di assunzione di un pool di  1  000
esperti da impiegare per tre anni a  supporto  delle  amministrazioni
nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica». 
Ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo, Regioni e Province
autonome provvedono alla rendicontazione al DFP della  documentazione
probatoria attestante  l'effettiva  conclusione  delle  procedure  di
assunzione delle risorse entro i tempi previsti, anche  attraverso  i
sistemi informativi in uso. 
Successivamente,  Regioni  e  Province  autonome   provvederanno   ad
effettuare la rendicontazione al DFP,  con  cadenza  bimestrale,  dei
dati e della  documentazione  attestante  l'effettivo  raggiungimento
degli  obiettivi   di   rilevanza   nazionale   connessi   ai   Piani
territoriali. 
 
4.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Nella gestione della  TA  un  ruolo  essenziale  e'  rivestito  dalla
verifica   dei   risultati.   L'effettivo   accesso   alle    risorse
dell'Investimento I2.2, cosi' come per tutti gli interventi a  valere
sul Next Generation EU (NGEU) fund, e' infatti strettamente  connesso
al raggiungimento dei target previsti  dal  PNRR  a  livello  europeo
cosi' come integrati  dagli  obiettivi  di  rilevanza  nazionale;  di
conseguenza, le risorse potranno essere erogate (e quindi i contratti
degli esperti potranno essere rinnovati)  solo  previa  verifica  del
raggiungimento dei risultati programmati. 
L'attivita' di verifica dei Piani si basa in particolare: 
  • sul monitoraggio dello stato di avanzamento delle attivita' 
  • sulla valutazione periodica risultati, in  termini  di  riduzione
dell'arretrato e dei tempi. 
Ai  fini  del  monitoraggio  dello  stato  di  avanzamento,  i  Piani
programmano delle "milestone regionali", funzionali  a  garantire  il
rispetto delle scadenze fissate a livello nazionale. Sono  stabilite,
in particolare, le seguenti milestone comuni: 
  • MC1. Conferimento incarichi a professionisti ed esperti, tali  da
assicurare, pro  quota,  il  raggiungimento  del  target  europeo,  a
risorse invariate: dicembre 2021 (milestone collegata  al  target  di
rilevanza europea M1C1-54); 
  • MC2. Definizione  della  baseline  (dati  su  arretrato  e  tempi
relativi al II semestre 2021): giugno 2022  (milestone  di  rilevanza
nazionale). 
Ciascun Piano potra' integrare  le  milestone  comuni  con  milestone
specifiche relative, ad esempio, alla costituzione delle aggregazioni
territoriali, all'avvio al supporto a specifiche  aree  o  procedure,
ecc. Ai fini della valutazione, i  Piani  esprimono  i  risultati  in
termini di riduzione dell'arretrato (inteso come numero di  procedure
in corso i cui termini siano scaduti) e di  riduzione  dei  tempi  di
conclusione dei procedimenti. 
In ogni caso, entro giugno 2022, con il supporto dei professionisti e
degli esperti, le amministrazioni misurano i  tempi  effettivi  delle
procedure  concluse  nel   secondo   semestre   2021;   tali   valori
rappresenteranno il punto di riferimento rispetto  al  quale  saranno
valutati i risultati raggiunti grazie all'intervento della  TA  (c.d.
baseline). 
Ai fini di garantire la necessaria  omogeneita',  la  misurazione  e'
realizzata  sulla  base  dei   criteri   e   dei   metodi   riportati
nell'Appendice 2(6). 
Con cadenza semestrale le Regioni e Province autonome  presentano  al
DFP un "Rapporto di monitoraggio e valutazione", indicando: 
  • il numero di procedure che hanno beneficiato assistenza  tecnica,
per ciascuna tipologia 
  • le attivita' svolte,  gli  eventuali  problemi  incontrati  e  le
soluzioni individuate 
  • il rispetto del cronoprogramma 
  • i risultati ottenuti e le cause di eventuali scostamenti rispetto
a quanto programmato. Il monitoraggio e' garantito  dalle  Cabine  di
regia di cui al punto 3.2.• 
---------- 
(6) L'Appendice 2 e' coerente con le linee  guida  sulla  misurazione
dei tempi effettivi di conclusione  dei  procedimenti  amministrativi
previste dall'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in
fase di istruttoria presso il Tavolo tecnico per  la  semplificazione
costituito nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023.