(Allegato B-Appendice 2)
 
                             APPENDICE 2 
 
                CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI TEMPI 
 
Ai  fini  di  garantire  l'omogeneita'  e  la  comparabilita'   delle
informazioni prodotte dalle diverse amministrazioni,  la  misurazione
dei tempi delle procedure oggetto di supporto nell'ambito della TA e'
effettuata sulla base di criteri comuni. 
 
Oggetto della misurazione 
Per ciascuna procedura oggetto di TA,  le  informazioni  da  rilevare
semestralmente sono: 
  • il numero di procedure eventualmente  concluse  con  il  silenzio
assenso; 
  • per le procedure concluse  con  l'adozione  di  un  provvedimento
espresso: 
    - il numero di procedure concluse, con specificazione del  numero
di quelle che abbiano previsto lo  svolgimento  della  conferenza  di
servizi e di quelle interessate da sospensioni dei termini; 
    - la durata media effettiva delle stesse; 
   • il termine massimo di conclusione previsto dalle norme; 
   • il numero di procedure avviate; 
   • il  numero  di  procedure  non  concluse  nei  termini  previsti
(arretrato). 
Le procedure da  rilevare  e  pubblicare  sono  quelle  concluse  nel
semestre di riferimento (gennaio- giugno  oppure  luglio-dicembre  di
ciascun anno), indipendentemente dalla data di avvio. 
La durata va calcolata come numero di giorni di  calendario  (inclusi
quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti  tra  la  data  di
avvio (corrispondente alla  data  di  ricevimento  della  domanda)  e
quella di conclusione  (corrispondente  alla  data  di  adozione  del
provvedimento conclusivo) del procedimento. La durata da prendere  in
considerazione e' quella "effettiva", al lordo quindi degli eventuali
periodi  di  sospensione  del  termine  previsti  dalle   norme   che
disciplinano il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990,  n.
241), ovvero dalla legislazione di settore. 
Si rimanda al glossario che segue per un riepilogo delle  definizioni
utili ad assicurare  l'univoca  interpretazione  delle  grandezze  da
rilevare da parte delle diverse amministrazioni. 
 
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            Box 1 - Glossario della misurazione dei tempi 
 
Avvio della procedura: data di ricevimento della domanda. 
 
Conclusione della  procedura:  data  di  adozione  del  provvedimento
conclusivo del procedimento al  netto  degli  eventuali  tempi  della
comunicazione del provvedimento all'interessato e della sua eventuale
pubblicazione. Nel  caso  di  Scia  condizionata  il  riferimento  e'
costituito  dalla  data  di  adozione  del   provvedimento   relativo
all'ultimo endoprocedimento concluso in ordine di tempo. 
 
Durata: numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli  eventuali
giorni festivi) intercorrenti tra  la  data  di  avvio  e  quella  di
conclusione del procedimento. 
 
Durata effettiva: durata del procedimento, al lordo  degli  eventuali
periodi di sospensione del termine previsti  dalla  normativa  ovvero
disposti dall'amministrazione  nell'interesse  del  destinatario  del
provvedimento. 
 
Durata media: somma di tutti  i  valori  di  durata  delle  procedure
concluse nel semestre di  riferimento  divisa  per  il  numero  delle
procedure stesse. 
 
Procedure concluse con provvedimento espresso: procedure per le quali
vi  sia  stata  una  formale  determinazione  (positiva  o  negativa)
dell'amministrazione,   espressa   mediante    l'adozione    di    un
provvedimento amministrativo. Sono esclusi i procedimenti  archiviati
o dichiarati irricevibili,  nonche'  quelli  oggetto  di  conclusione
tacita (casi di silenzio assenso). 
 
Procedure concluse con silenzio assenso:  procedimenti  in  cui  alla
mancata risposta dell'amministrazione responsabile e' attribuito,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  il  valore  di
provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato. 
 
Termine massimo: termine  massimo  di  conclusione  del  procedimento
indicato da norme primarie, regolamenti  o  atti  amministrativi;  in
assenza, va indicato il termine generale previsto dall'art.  2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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Modalita' di misurazione 
Modalita'  e  tecniche  per  la  rilevazione  dei  dati  oggetto   di
misurazione dipendono dalla situazione di ciascuna amministrazione  e
in particolare dalla disponibilita' o meno di sistemi  informatizzati
per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti o,  comunque,  per
la gestione di workflow documentali. Tale condizione, peraltro,  puo'
risultare variabile a seconda del settore o ufficio  o,  addirittura,
del singolo procedimento (in alcuni casi, infatti, le amministrazioni
si sono dotate di strumenti ad hoc  per  la  gestione  di  specifiche
procedure di particolare rilievo). 
Inoltre,  anche   in   caso   di   disponibilita'   di   un   sistema
informatizzato, non sempre i  software  in  uso  gia'  consentono  il
conteggio automatico dei dati richiesti per la misurazione dei tempi.
In caso contrario, e comunque in assenza di  sistemi  informatizzati,
per l'estrapolazione dei dati si  rende  necessaria  l'analisi  delle
singole pratiche. 
 
Reportistica 
Le informazioni oggetto di misurazione sono riportate all'interno dei
report periodici di monitoraggio (cfr.  punto  4.2)  sulla  base  del
seguente format. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico