IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano ed, in particolare, l'art. 14, comma  2,  che  prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
(Revisione delle note CUF)» e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 1193/2020 del 18  novembre  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 298 del 1° dicembre 2020 con la quale  la  societa'  Farmaprojects
S.A.U. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
medicinale «Aciclovir Farmaprojects» (aciclovir); 
  Visto il  cambio  di  denominazione  e  titolarita'  da  «Aciclovir
Farmaprojects» di  Farmaprojects  S.A.U.  a  «Aciclovir  Zentiva»  di
Zentiva Italia  S.r.l.  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 164 del 10 luglio 2021; 
  Vista la domanda presentata in data 22 aprile 2021 con la quale  la
societa' Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto  la  riclassificazione  del
medicinale «Aciclovir Zentiva» (aciclovir); 
  Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA  in
data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura  semplificata  di
prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la delibera n. 45 del 28 luglio 2021 e la delibera n. 60  del
4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA,  adottate
su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione  delle
specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ACICLOVIR ZENTIVA (aciclovir) nelle confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
    confezione: «200 mg compresse» 25 compresse in blister  PVC/AL  -
A.I.C. n. 046277012 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 6,67; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 12,51; 
    nota AIFA: 84; 
    confezione: «400 mg compresse» 25 compresse in blister  PVC/AL  -
A.I.C. n. 046277036 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 5,32; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 9,98; 
    nota AIFA: 84; 
    confezione: «800 mg compresse» 35 compresse in blister  PVC/AL  -
A.I.C. n. 046277063 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 14,80; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 27,75; 
    nota AIFA: 84; 
    confezione: «200 mg compresse» 30 compresse in blister  PVC/AL  -
A.I.C. n. 046277024 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    confezione: «400 mg compresse» 70 compresse in blister  PVC/AL  -
A.I.C. n. 046277048 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    confezione: «800 mg compresse» 25 compresse in blister  PVC/AL  -
A.I.C. n. 046277051 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Aciclovir Zentiva» (aciclovir) e' classificato, ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn).