Art. 5 
 
             Disposizioni per gli strumenti equivalenti 
 
  1. Sono strumenti equivalenti al PGF i documenti di  pianificazione
della gestione del patrimonio boschivo  delle  proprieta'  pubbliche,
private e collettive, redatti in forma semplificata rispetto  al  PGF
la cui soglia di superficie massima e' stabilita dalle regioni tenuto
conto del contesto socio economico e  territoriale,  e  avere  durata
compresa  tra  i  dieci  e  venti  anni.  Gli  strumenti  equivalenti
approvati a seguito della realizzazione di impianti  e  miglioramenti
forestali conservano la loro validita' fino alla scadenza prevista. 
  2. Lo  strumento  equivalente  al  PGF  e'  costituito  almeno  dai
documenti di seguito descritti: 
    a)  relazione,  che  fornisce  la  descrizione   del   patrimonio
forestale oggetto di pianificazione, definisce  gli  obiettivi  della
gestione, presenta le modalita'  metodologiche  e  operative  per  il
conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati,  indicando,  ove
necessario, la compartimentazione della superficie  nelle  unita'  di
base della pianificazione forestale; 
    b)  prospetto  degli  interventi  selvicolturali,  in  cui   sono
indicati,  per  singolo  anno  o  gruppo  di  anni,  gli   interventi
selvicolturali previsti nel  periodo  di  validita'  dello  strumento
equivalente al PGF, la localita' e la superficie oggetto  di  ciascun
intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare; 
  3. Lo strumento  equivalente  al  PGF  e'  corredato  almeno  dalla
seguente cartografia in formato digitale,  conformemente  al  modello
degli strati informativi su allestimento  cartografico  regionale  di
riferimento previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: 
    a) carta catastale delle proprieta'; 
    b) carta degli interventi selvicolturali previsti nel periodo  di
validita' dello strumento equivalente al PGF; 
    c) carta delle eventuali unita' di base  della  pianificazione  e
della viabilita' permanente. 
  4. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita'
agrosilvopastorale  con  il  parere  favorevole  del   Soprintendente
archeologia, belle arti  e  paesaggio,  o  qualora  il  PGF  non  sia
coerente con il PFIT approvato, si applica quanto previsto  dall'art.
4, comma 6.