Art. 5 Disposizioni per gli strumenti equivalenti 1. Sono strumenti equivalenti al PGF i documenti di pianificazione della gestione del patrimonio boschivo delle proprieta' pubbliche, private e collettive, redatti in forma semplificata rispetto al PGF la cui soglia di superficie massima e' stabilita dalle regioni tenuto conto del contesto socio economico e territoriale, e avere durata compresa tra i dieci e venti anni. Gli strumenti equivalenti approvati a seguito della realizzazione di impianti e miglioramenti forestali conservano la loro validita' fino alla scadenza prevista. 2. Lo strumento equivalente al PGF e' costituito almeno dai documenti di seguito descritti: a) relazione, che fornisce la descrizione del patrimonio forestale oggetto di pianificazione, definisce gli obiettivi della gestione, presenta le modalita' metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, indicando, ove necessario, la compartimentazione della superficie nelle unita' di base della pianificazione forestale; b) prospetto degli interventi selvicolturali, in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validita' dello strumento equivalente al PGF, la localita' e la superficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare; 3. Lo strumento equivalente al PGF e' corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale, conformemente al modello degli strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: a) carta catastale delle proprieta'; b) carta degli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validita' dello strumento equivalente al PGF; c) carta delle eventuali unita' di base della pianificazione e della viabilita' permanente. 4. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita' agrosilvopastorale con il parere favorevole del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, o qualora il PGF non sia coerente con il PFIT approvato, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 6.